Sez. 5, Sentenza n. 2966 del 12/12/1995 Cc. (dep. 16/01/1996) Rv. 203583 - 01
Impugnazioni - Termini - In genere | Sentenza contumaciale - Irrituale notifica dell'estratto - Rituale notifica di atto equipollente - Decorrenza del termine - Mancata proposizione dell'impugnazione - Accettazione degli effetti della notifica invalida - Esclusione - Ragione: sanatoria ex art. 183 cod. proc. pen. - Esclusione - Limite - Fattispecie: notifica dell'ordine di costituzione in carcere.
Impugnazioni - Termini - In genere
Quando l'imputato non abbia proposto gravame nel termine decorrente dal giorno in cui ebbe notizia della sentenza pronunciata in contumacia attraverso un atto equipollente all'estratto contumaciale, il giudice non può ritenere che egli abbia accettato gli effetti della notifica dell'estratto stesso, irritualmente eseguita. Tal comportamento, infatti, non integra l'ipotesi di sanatoria generale prevista dall'art. 183 cod. proc. pen., salvo il concorso di particolari circostanze, che offrano una precisa indicazione in tal senso. (Fattispecie relativa alla notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere all'imputato contumace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)