Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 134 Computo delle pene
1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Art. 135 Ragguaglio fra pene diverse
1. Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva..24
Art. 136 Conversione di pene pecuniarie
1. Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.
2. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.
Art. 137 Carcerazione preventiva
1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
2. La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Art. 138 Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero
1. Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 139 Computo delle pene accessorie
1. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Art. 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie
1. Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice puo' ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potesta' o dell'autorita' maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravita' del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.
2. Il tempo della sospensione provvisoria e' computato nella durata della pena accessoria.
Capo II. Della esecuzione della pena
Art. 141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali
1. Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:
1° delinquenti abituali o professionali o per tendenza;
2° condannati a pena diminuita per infermita' psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.
2. I condannati indicati nel numero 2° sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.
3. Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione puo' essere modificata durante l'esecuzione della pena.
4. La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.
5. Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.
Art. 142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori
1. I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed e' loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta sopratutto alla rieducazione morale.
2. Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23.
3. Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.
4. Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare e' superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.
Art. 143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari
1. In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.
Art. 144 Vigilanza sull'esecuzione delle pene
1. L'esecuzione delle pene detentive e' vigilata dal giudice.
2. Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e da' parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.
Art. 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
2. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
3. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.
Art. 146 Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
1. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1° se deve aver luogo contro donna incinta;
2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3° se e' presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.5
2. Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.
Art. 147 Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
1. L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;
3° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.
2. Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.
3. Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.
Art. 148 Infermita' psichica sopravvenuta al condannato
1. Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice puo' disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.
2. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermita' psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.5
3. Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e' sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
Art. 149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende
1. Presso ciascun tribunale e' costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:
1° prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;
2° prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.
2. Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende.
Titolo sesto. Della estinzione del reato e della pena
Capo I. Della estinzione del reato
Art. 150 Morte del reo prima della condanna
1. La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Art. 151 Amnistia
1. L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
2. Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta.
3. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data
diversa.
4. L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
5. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Art. 152 Remissione della querela
1. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
2. La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
3. La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
4. La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Art. 153 Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
1. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermita' di mente, il diritto di remissione e' esercitato dal loro legale rappresentante.
2. I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela e' stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso , la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
3. Il rappresentante puo' rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volonta' contraria.
4. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e' stata proposta la querela.
Art. 154 Piu' querelanti: remissione di uno solo
1. Se la querela e' stata proposta da piu' persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
2. Se tra piu' persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.