Sez. 4, Sentenza n. 1271 del 24/10/1977 Ud. (dep. 03/02/1978) Rv. 137826 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE IN APPELLO - CONDIZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE IN APPELLO - CONDIZIONE.*
Il beneficio della sospensione condizionale della pena puo essere concesso con la sentenza di secondo grado soltanto se ne sia stata fatta richiesta al giudice con i motivi di appello. Ne deriva che non sussiste Obbligo di esame o di motivazione sulla istanza di concessione del beneficio proposta oralmente durante la discussione dibattimentale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)