Sez. L, Sentenza n. 1894 del 09/03/1990 (Rv. 465775 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - PER EROGAZIONI ASSISTITI DA PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ - PRETESO CARATTERE INDEBITO DI DETTE EROGAZIONI DEDOTTO DAL RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO - PROVA - ONERE DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - PER EROGAZIONI ASSISTITI DA PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ - PRETESO CARATTERE INDEBITO DI DETTE EROGAZIONI DEDOTTO DAL RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO - PROVA - ONERE DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
Il diritto di rivalsa dell'i.N.A.I.L. verso il responsabile civile dell'infortunio sul lavoro ha un contenuto vincolato dai rigorosi ed obiettivi criteri legali che presiedono alla liquidazione delle prestazioni oggetto della rivalsa stessa ed erogate attraverso provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità, con la conseguenza che, ove detto responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi Atti sono inficiati dalla Mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)