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Sez. 1, Sentenza n. 10068 del 12/10/1993 (Rv. 483917 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Ricorso introduttivo - Notifica alla controparte (del ricorso e decreto di comparizione) - Necessità - Mezzi equipollenti - Utilizzazione - Ammissibilità -
Stato
decisa il 1993-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483917-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Con riguardo al procedimento ex art. 274 cod. civ. per la valutazione dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione della filiazione naturale, l'adattamento del principio del contraddittorio alla sommarietà del rito camerale comporta che le relative garanzie devono ritenersi salvaguardate per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte, il che può avvenire non solo attraverso un'espressa notifica (di ricorso e decreto di comparizione) disposta dal giudice adito, ma anche un mezzo equipollente che alla detta parte parimenti consenta la completa conoscenza dell'atto introduttivo e l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)