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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6117 del 04/03/2020 (Rv. 657275 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE | Cartella di pagamento - Subentro di Agenzia dell’Entrate Riscossione quale nuovo concessionario - Conseguenze - Applicabilità del regime ordinario di prescrizione "ex" art. 2946 c.c. - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657275-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE

In tema di riscossione dei tributi, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)