Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/07/1991 (Rv. 473213 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni) | Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta - Prova della esistenza dei vizi - Onere del compratore - Deroga con riguardo alla presunzione di colpa a carico del debitore in tema di inadempimento delle obbligazioni - Esclusione.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni)
In tema di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, il principio secondo cui l'onere della prova dei difetti che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore incombe sul compratore, non trova deroga con riguardo alla presunzione di colpa che in tema di inadempimento della obbligazione è a carico del debitore, atteso che quest'ultimo è tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce, solo quando lo stesso creditore abbia preventivamente dimostrata l'inesatta esecuzione della prestazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)