SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (77/388/CEE)
Testo in vigore al
Art. 14
Esenzioni all'importazione
1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all'interno del paese;
b) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito;
c) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea, che beneficiano per questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo;
d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella «tariffa doganale comune» o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l'esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno;
e) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di colui che li ha esportati, semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo;
f) la reimportazione da parte dell'esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro, di una lavorazione che è stata assoggettata all'imposta senza diritto a deduzione o a rimborso;
g) le importazioni di beni:
— effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo;
— effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede;
— effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell'Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
h) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
i) le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile, secondo l'articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b);
j) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali.
2.
La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d'applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione. Fino all'entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono:
— mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra;
— modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità;
— utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l'esenzione.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informi gli altri Stati membri, le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni.
Art. 15
Esenzione delle operazioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
1. le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all'articolo 3;
2. le cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo, fuori dal territorio di cui all'articolo 3, ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all'attrezzatura, al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
3. le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all'articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all'interno del paese o per loro conto;
4.
le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi:
a) adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca,
b) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera, escluse, per ultime, le provviste di bordo,
c) da guerra, quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune, che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero.
Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell'attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo;
5. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), nonchù fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati, compresa l'attrezzatura per la pesca;
6. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, nonchù fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati;
7. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6;
8. le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico;
9. le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6, destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico;
10.
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:
— effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;
— destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante, e a membri delle medesime, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;
— effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.
Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro.
L'esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta;
11. le cessioni di oro alle banche centrali;
12. le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative all'estero. Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'imposta;
13. le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13, quando esse sono direttamente connesse al transito, all'esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 16, paragrafo 1;
14.
le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all'articolo 3.
Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio, quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri.
Art. 16
esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci
1.
Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri possono, con riserva della consultazione prevista all'articolo 29, prendere misure particolari per non sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e / o ad un consumo finali e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell'immissione in consumo corrisponda all'importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all'importazione o all'interno del paese: A. le importazioni di merci destinate ad essere:
a) portate in doganale immesse, eventualmente, in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE (6);
b) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE7;
c) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE8;
d) immesse nelle acque e nei banchi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1496/699;
e) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo;
B. le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A, nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni;
C. le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto;
D. le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d'importazione temporanea di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni.
2. Con riserva delle consultazioni previste all'articolo 29, gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l'esportazione senza modifiche o dopo trasformazione, nonchù le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del medesimo, a concorrenza dell'ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti.
3. La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Capo XI. Deduzioni
Art. 17
Origine e portata del diritto a deduzione
1. Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:
a) l'imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;
c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:
a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, effettuate all'estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all'interno del paese;
b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 e dell'articolo 16, paragrafo 1, punti B, C e D, e paragrafo 2;
c) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.
4. Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977, su proposta della Commissione e deliberando all'unanimità, le modalità comunitarie d'applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all'interno del paese. Fino all'entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie, spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato. Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari.
5.
Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.
Detto prorata è determinato ai sensi dell'articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo. Tuttavia, gli Stati membri possono:
a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;
b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;
c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;
d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;
c) prevedere che non si tenga conto dell'imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.
6.
Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, il Consiglio, con decisione all'unanimità adottata su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.
Fino all'entrata in vigore delle norme di cui sopra, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.
7. Fatta salva la consultazione prevista dall'articolo 29, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni. Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anzichù rifiutare la deduzione, tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all'interno del paese, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull'acquisto di beni analoghi.
Art. 18
Modalità di esercizio del diritto a deduzione
1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:
a) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3;
b) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo;
c) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;
d) quando è tenuto al pagamento dell'imposta quale acquirente o destinatario, in caso d'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro.
2.
Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall'importo totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l'ammontare dell'imposta per la quale, nello stesso periodo, è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione.
Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione.
3. Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
4.
Qualora, per un dato periodo fiscale, l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell'imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l'eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite.
Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza e insignificante.
Art. 19
Calcolo del prorata di deduzione
1.
Il prorata di deduzione previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:
— al numeratore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3,
— al denominatore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l'importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all'articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).
Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all'unità superiore.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all'articolo 13, punto B, lettera d), anche quando si tratta di operazioni accessorie. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 20, paragrafo 5, di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione.
3.
Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti.
La fissazione del prorata definito, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.
Art. 20
Rettifica delle deduzioni
1. La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri, in particolare:
a) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto;
b) quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle deduzione, in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo; tuttavia, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distribuzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonchù in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto.
2.
Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica, deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell'imposta che grava sui beni in questione. Essa è eseguita secondo la variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.
In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.
Per quanto riguarda i beni d'investimento immobili, il periodo da assumere come base per il calcolo della rettifica può essere portato fino a 10 anno.
3.
In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica. Si presume che tale attività economica sia interamente soggetta all'imposta quando la cessione del bene di cui trattasi è soggetta qualora la cessione sia esente. La rettifica è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica.
Tuttavia gli Stati membri possono in quest'ultimo caso non esigere un rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che adibisca i beni d'investimento in questione solo ad operazioni che danno luogo a deduzione dell'imposta sul valore aggiunta.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:
— definire il concetto di beni d'investimento;
— indicare l'ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica per la rettifica;
— adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;
— consentire semplificazioni amministrative.
5. Qualora in uno stato membro gli effetti pratici dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'imposta nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo, tale Stato può, previo espletamento della consultazione di cui all'articolo 29, rinunciare all'applicazione di questi paragrafi purchù non ne risultino distorsioni di concorrenza.
6. Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.
Capo XII. Debitori dell'imposta
Art. 21
Debitori dell'imposta verso l'Erario L'imposta sul valore aggiunto è dovuta:
1. in regime interno:
a) dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile diversa da quelle previste dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), eseguite da un soggetto passivo residente all'estero. Quando l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all'estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l'imposta è dovuta da una persone diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell'operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell'imposta;
b) dal destinatario di un servizio di cui al'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), prestato da un soggetto passivo residente all'estero; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;
c) dunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in una altro documento che ne fa le veci.
2. All'importazione: dalla / e persona / e designata / e o riconosciuta / e dallo Stato membro di importazione.
Capo XIII. Obblighi dei debitori d'imposta
Art. 22
Obblighi nel regime interno
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.
2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale.
3. a) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo, e conservare copia di tutti i documenti emessi. Parimenti, ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi.
b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell'imposta corrispondente per ogni aliquota diversa, nonchù, se del caso, l'esenzione.
c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura.
4.
Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superate di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque superiori ad un anno.
Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi, compreso - eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile - l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonchù l'importo globale delle operazioni esenti.
5. Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi per eventuali rettifiche.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù le persone che conformemente all'articolo 21, punto 1, lettere a) e b), sono considerate debitrici dell'imposta luogo di un soggetto passivo residente all'estero o che sono tenute in solido al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati.
8. Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi.
9. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi:
— da taluni obblighi;
— da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti;
— dal pagamento dell'imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante.
Art. 23
Obblighi all'importazione
Per quanto riguarda le importazioni di merci, gli stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento.
In particolare gli Stati membri possono stabilire che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'importazione di merci effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie di essi non sia pagata all'atto dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta conformemente all'articolo 22, paragrafo 4.
Capo XIV. Regimi particolari
Art. 24
Regime particolare delle piccole imprese
1. Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggetare al regime normale dell'imposta le piccole imprese, data la loro attività o struttura, hanno la facoltà nei limiti e alle condizioni da essi fissati - ma ferma restando la consultazione di cui all'articolo 29 - di applicare modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell'imposta.
2.
Fino alla data che il Consiglio fisserà all'unanimità su proposta della Commissione e che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all'importazione e degli sgravi all'esportazione per gli scambi tra gli Stati membri:
a) gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'imposta sul valore aggiunto.
b) gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà, possono concedere una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva. Essi possono applicare eventualmente una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua supera il massimale fissato da questi Stati per l'applicazione della franchigia;
c) gli Stati membri che applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva, possono aumentarla per mantenere il valore reale.
Gli Stati membri che applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua e inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva, possono aumentare tale franchigia portando il massimale suddetto fino a 5 000 unità di conto europee. Gli Stati membri che applicano una riduzione decrescente dell'imposta non possono nù elevare il limite superiore della suddetta riduzione nù rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione;
3.
Le nozioni di franchigia e di riduzione decrescente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.
Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere operazioni dal regime previsto al paragrafo 2. In ogni caso, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili alle operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
4.
La cifra d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6, purchù siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, nonchù dall'importo delle operazioni esenti a norma dell'articolo 15 e dall'importo delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 13 B, lettera d), delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.
Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione della cifra d'affari.
5. I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall'imposta, non hanno diritto a deduzione conformemente all'articolo 17, nù possono addebitare separatamente l'imposta sulle proprie fatture o su qualsiasi altro documento che ne fa le veci.
6. I soggetti passivi che possono fruire della franchigia dall'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto oppure per l'applicazione delle modalità semplificate descritte al paragrafo 1. In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell'imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.
7. I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto, salva l'applicazione del paragrafo 1.
8. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione riferisce al Consiglio, ogni quattro anni, e per la prima volta il 1° gennaio 1982, in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Se del caso, tenendo anche conto della necessità di garantire la convergenza a termine delle regolamentazioni nazionali, essa correda tale relazione di proposte relative:
a) ai miglioramenti da apportare al regime particolare delle piccole imprese;
b) all'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta sul valore aggiunto;
c) all'adattamento del limite di 5 000 unità di conto europee di cui al paragrafo 2.
9. A tempo debito il Consiglio deciderà se la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 richiede l'instaurazione di un regime particolare per le piccole imprese e, se del caso, delibererà sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime. Finchù non sarà stato istituito un regime di tale genere, gli Stati membri potranno mantenere i loro regimi particolari che essi applicheranno conformemente al presente articolo e ai successivi atti del Consiglio.
Art. 25
Regime comune forfettario per i produttori agricoli
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, al regime semplificato di cui all'articolo 24 creasse difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente articolo.
2. Ai sensi del presente articolo, si considera:
— «produttore agricolo», il soggetto che svolge la sua attività nell'ambito di un'aziende definita qui di seguito;
— «aziende agricola, silvicola o ittica», le aziende così considerate da ogni Stato membro nell'ambito delle attività di produzione enumerate nell'allegato A;
— «agricoltore forfettario», un produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui ai paragrafi 3 e seguenti del presente articolo;
— «prodotti agricoli», i beni, risultanti dalle attività elencate nell'allegato A, che ne sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro;
— «prestazioni di servizi agricoli», le prestazioni servizi elencate nell'allegato B, effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dipone e/o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica;
— «onere dell'imposta sul valore aggiunto a monte», l'ammontare globale dell'imposta sul valore aggiunto, che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe deducibile, ai sensi dell'articolo 17, presso un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
— «percentuali forfettarie di compensazione», le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma delle disposizioni del paragrafo 3, e che essi applicano nei casi contemplati dal paragrafo 5, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto a monte;
— «compensazione forfettaria», l'importo risultante dell'applicazione della percentuale forfettaria di compensazione di cui al paragrafo 3 alla cifra d'affari dell'agricoltore forfettario nei casi previsti al paragrafo 5.
3.
Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettario di compensazione e le notificano alla Commissione prima di applicarle. Tali percentuali sono fissate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimo tre anni. Esse non possono avere l'effetto di procurare agli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'imposta sul valore aggiunto a monte. Gli Stati membri possono ridurre le percentuali sino al livello zero. Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore.
Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, per i vari sottosettori dell'agricoltura e per la pesca.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare gli agricoltori forfettari dagli obblighi che incombono ai soggetti passivi in virtù dell'articolo 22.
5. Le percentuali forfettari di cui al paragrafo 3 sono aplicate al prezzo, al netto d'imposta, dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari e delle prestazioni di servizi agricoli che essi hanno effettuato a beneficio di soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari. Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuata:
a) dall'acquirente o dal destinatario soggetto passivo. In tal caso il soggetto passivo è autorizzato, secondo le modalità fissate dagli Stati membri, a dedurre dall'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l'importo della compensazione forfettaria da lui versata agli agricoltori forfettari;
b) dall'autorità pubblica.
7. Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.
8. Per tutte le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli diverse da quelle contemplate al paragrafo 5, si reputa che il versamento delle compensazioni forfettarie sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario del servizio.
9. Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli e i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non susciti difficoltà amministrative.
10. Ogni agricoltore forfettario ha diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dagli Stati membri.
11. Prima della fine dal quinto successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione sottopone al Consiglio nuove proposte in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni che riguardano i prodotti e i servizi agricoli.
12. Qualora facciano uso della facoltà prevista dal presente articolo, gli Stati membri determinano l'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai fini dell'applicazione del regime delle risorse proprie applicando il metodo comune di calcolo di cui all'allegato C.
Art. 26
Regime particolare agenzie di viaggi
1. Gli Stati membri applicano l'imposta sul valore aggiunto alle operazioni della agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino per l'esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l'articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzati di giri turistici.
2. Le operazioni effettuate dall'agenzie di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall'agenzia di viaggi al viaggitore. Essa è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggi ha la sede della sua attivita economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell'imposta, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), il margine dell'agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l'importo totale a carico del viaggitore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.
3. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggi ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi al di fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente ai sensi dell'articolo 15, punto 14. Se tali operazioni sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizio dell'agenzia di viaggi che concerne le operazioni effettuate al di fuori della Comunità.
4. Gli importi dell'imposta sul valore aggiunto imputati all'agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per le operazioni di cui al paragrafo 2 e dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio, non sono nù deducibili, nù rimborsabili in alcuno Stato membro.
Capo XV. Misure di semplificazione
Art. 27
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre misure di cui al paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione fornendole tutti i dati atti alla valutazione.
3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese.
4. La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione di cui al paragrafo 3, nù la Commissione nù uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio.
5. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purchù le notifichino alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purchù tali misure siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell'imposta, al criterio definito al paragrafo 1.
Capo XVI. Disposizioni transitorie
Art. 28
1. Le disposizioni, eventualmente entrate in vigore negli Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, cessano di essere applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva.
2.
Le aliquote ridotte e le esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, esistenti al 31 dicembre 1975 e conformi ai criteri di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, possono essere mantenute sino ad una data che sarà adottata all'unanimità dal Consiglio su proposta della Commissione, ma che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all'importazione e degli sgravi all'esportazione per gli scambi tra gli Stati membri. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare la dichiarazione da parte dei soggetti passivi dei dati necessari alla determinazione delle risorse proprie relative al tali operazioni esentate.
Ogni cinque anni il Consiglio procede, sulla base di una relazione della Commissione, ad un riesame dalle aliquote ridotte e delle esenzioni sopra indicate, e se del caso adotta all'unanimità, su proposta della Commissione, le misure necessarie per garantirne la soppressione progressiva.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono:
a) continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 15, elencate nell'allegato E;
b) continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato;
c) riconoscere ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione delle operazioni esenti alle condizioni stabilite nell'allegato G;
d) continuare ad applicare disposizioni che derogano al principio della deduzione immediata all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;
e) continuare ad applicare le disposizioni che derogano all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11 A, paragrafo c);
f) prevedere che per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da parte di un soggetto passivo non avente diritto alla deduzione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituit dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto;
g) in deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 3, continuare ad esentare, senza diritto a deduzione delle imposte pagate a monte, le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26, paragrafo 3. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.
4. Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1978. Al più tardi se mesi prima delle fine di questo periodo, e successivamente, se necessario, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procederà al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3, e deciderà all'unanimità su proposta della Commissione sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.
5. In regime definitivo i trasporti di persone saranno tassati nel paese di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà all'unanimità su proposta della Commissione.
Capo XVII. Comitato dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 29
1. È istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato «comitato».
2.
Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Oltre ai punti oggetto della consultazione ai sensi della presente direttiva, il comitato prende in esame i problemi solevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Capo XVIII. Disposizioni varie
Art. 30
Accordi internazionali
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva. Lo Stato che desidera concludere tale accordo ne investe la Commissione e fornisce tutti i dati utili alla valutazione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro il termine di un mese.
La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione di cui al comma precedente, il caso non è stato esaminato dal Consiglio.
Art. 31
Unità di conto
1. L'unità di conto utilizzata nella presente direttiva è l'unità di conto europea «UCE» definita con decisione 72/250/CEE10.
2. Nella conversione di tale unità di conto nella moneta nazionale, gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare, in più o in meno, fino ad un massimo del 10 %, gli importi risultanti da tale conversione.
Art. 32
Beni d'occasione
Su proposta della Commissione, il consiglio adotterà all'unanimità entro il 31 dicembre 1977 un regime comunitario di imposizione applicabile nel settore dei beni d'occasione e degli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.
Fino all'applicazione di questo regime comunitario, gli Stati membri che all'entrata in vigore della presente direttiva applicano un regime particolare nel settore di cui sopra possono mantenere tale regime.