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Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 28/01/2004 Ud. (dep. 20/02/2004) Rv. 227408 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Gas metano - Sottrazione all'imposta - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 - Continuità normativa con le pregresse disposizioni.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227408-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di sottrazione di gas metano all'imposta di consumo previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, la cui ipotesi base prevede la soglia di mc 5000 di gas metano sottratto, e rispetto alla quale la sottrazione all'imposta di un quantitativo di gas inferiore costituisce un'ipotesi attenuata, si pone in continuità normativa con la pregressa disposizione di cui all'art. 6 del D.L. 18 marzo 1976 n. 46, convertito in Legge 10 maggio 1976 n. 249, abrogata dall'art. 68 del citato decreto n. 504.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 68, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40, Decreto Legge 18/03/1976 num. 46 art. 6, Legge 10/05/1976 num. 249 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)