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Sez. 6, Sentenza n. 787 del 12/11/1980 Ud. (dep. 06/02/1981) Rv. 147526 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ELEMENTI DA VALUTARE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147526-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ELEMENTI DA VALUTARE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*

Il giudice di merito, nell'Esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge ai fini della concessione delle attenuanti generiche, deve valutare, nel loro complesso tutte le circostanze di fatto, soggettive, ed oggettive, per stabilire se concorrano le condizioni per attenuare il reato. Occorre, cioe, una disamina globale del fatto e della personalita dell'imputato, con indicazione dei dati che si ritengano prevalenti ai fini della concessione o meno del beneficio; occorre, in altri termini, un esame del fatto nella sua concretezza, non disgiunto dalla personalita del reo. (nella specie e stata annullata la sentenza con cui si erano negate le attenuanti per la gravita del reato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)