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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30777 del 29/10/2021 (Rv. 662569 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Obbligazione del prestatore - Osservanza degli accordi intervenuti ed esecuzione a regola d'arte - Conseguenze - Contratto avente ad oggetto la riparazione di una macchina - Obbligo del prestatore - Richiesta del committente di "voler risparmiare" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662569-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE

Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)