Sez. 1, Sentenza n. 1299 del 27/02/1996 Cc. (dep. 17/04/1996) Rv. 204221 - 01
Competenza - Dichiarazione di incompetenza - In genere | Declaratoria di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare - Trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente - Diretta investitura, da parte di detto ufficio, di altro ufficio del pubblico ministero - Legittimità - Esclusione.
Competenza - Dichiarazione di incompetenza - In genere
In caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, il pubblico ministero così officiato non può a sua volta investire direttamente della competenza altro ufficio del pubblico ministero, costituito presso un terzo giudice, ma deve necessariamente investire della questione il proprio giudice per le indagini preliminari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio, in quanto adottata da giudice non legittimato e non ritualmente investito, l'ordinanza rinnovativa dell'applicazione di una misura cautelare pronunciata dal tribunale di Bari su richiesta del locale ufficio del pubblico ministero, cui gli atti erano stati trasmessi dal pubblico ministero di Lecce, che a sua volta li aveva ricevuti, a seguito di sentenza di incompetenza, dal G.I.P. del Tribunale di Roma).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)