Sez. 1, Sentenza n. 7207 del 05/08/1997 (Rv. 506430 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regione Lazio - Crediti di industrie farmaceutiche per medicinali forniti alle U.S.L. - Pagamento - Costituzione in mora della U.S.L. obbligata - Intimazione scritta ex art. 1219 cod. civ. - Necessità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 32, secondo comma, della legge Regione Lazio n. 58 del 1980 - la quale, in analogia alla normativa statale in materia di contabilità pubblica, dispone che i pagamenti delle Unità Sanitarie Locali sono eseguiti mediante mandati in favore dei creditori tratti sulla tesoreria - deroga esplicitamente alla regola generale dettata per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182 cod. civ. e sancisce la natura "querable" dell'obbligazione in oggetto. Pertanto, trattandosi di obbligazione il cui pagamento deve avvenire presso il tesoriere delegato dall'ente debitore, ad essa non si applica la previsione dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., che esclude la necessità di costituzione in mora quando il termine è scaduto e l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge Reg. Lazio 14/06/1980 num. 58 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)