Sez. 1, Sentenza n. 12618 del 30/07/1986 Ud. (dep. 10/11/1986) Rv. 174246 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVA - UTILIZZABILITÀ CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVA - UTILIZZABILITÀ CONDIZIONI.*
L'opponente che non si sia presentato all'udienza e non abbia dato giustificazione della mancata comparizione può dimostrare anche successivamente di essere stato legittimamente impedito, purché provi che l'impedimento e il ritardo nel comunicarlo siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, cioè a cause estrinseche nella sfera psichica dell'interessato per la loro imprevedibilità. (Conf mass n 168354).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)