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Sez. 3, Sentenza n. 2500 del 07/07/1969 (Rv. 342053 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - ATTRAVERSAMENTO IMPROVVISO DELLA STRADA DA PARTE DEL PEDONE - PROVA CONTRARIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342053-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - ATTRAVERSAMENTO IMPROVVISO DELLA STRADA DA PARTE DEL PEDONE - PROVA CONTRARIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Correttamente e ritenuta vinta la presunzione di responsabilita di cui all'art. 2054 cod.civ. allorquando l'evento dannoso sia rapportabile, in connessione logica di causa ad effetto, con il comportamento del pedone, che, senza accertarsi del sopraggiungere di veicoli, abbia attraversato improvvisamente la strada, ponendo in essere, rispetto al conducente del veicolo investitore, un ostacolo non prevedibile ne evitabile, data la distanza ravvicinata. (V. 2231-64 772-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)