Sez. 2, Sentenza n. 9889 del 23/09/1991 (Rv. 473971 - 01)
Somministrazione (contratto di) - Prestazioni - In genere | Errate indicazioni del corrispettivo nella bolletta in seguito ad errore di fatturazione del somministrante - Conseguenze - Annullabilità del contratto- Esclusione - Potere di rettifica della richiesta - Sussistenza Diritto del somministrante alla parte di corrispettivo non percepito.
Somministrazione (contratto di) - Prestazioni - In genere
Con riguardo al contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica) l'errore di fatturazione nel quale sia in corso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendo non alla formazione del consenso ma all'esecuzione dal contratto, non ne comporta l'annullabilità incidendo solo sull'entità della prestazione pretesa dal creditore, al quale è, pertanto, consentito di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepito e non soltanto un indennizzo nei limiti dell'ingiustificato arricchimento del destinatario della somministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1561, Cod. Civ. art. 1562, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)