Sez. L, Sentenza n. 10967 del 09/05/2013 (Rv. 626578 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Scadenza del termine ex art. 360 cod. proc. civ. - Possibilità di produrre ulteriori documenti - Limiti - Fattispecie in tema di documenti attestanti un giudicato amministrativo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., e ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la S.C. ha ritenuto che non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, ma il merito della pretesa, la produzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, concernente il riconoscimento di tale trattamento retributivo per un periodo antecedente alla novazione del rapporto di lavoro, proseguito sulla base di un nuovo regolamento contrattuale e nei confronti di un ente di nuova costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 372 bis, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)