Sez. 5, Sentenza n. 14311 del 26/09/2003 (Rv. 567176 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex legge 413 del 1991 - Applicabilità anche agli accertamenti parziali di cui all'art. 41- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991, gli accertamenti parziali di cui all'art. 41 - bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non sono di ostacolo alla definizione automatica dei periodi d'imposta, mediante la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 38 legge n. 413 cit., e la definizione automatica, a sua volta, include anche le imposte in relazione alle quali sono stati notificati accertamenti parziali. La previsione dell'art. 36 della legge n. 413, secondo la quale << per gli accertamenti parziali... la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'art. 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa>>, non assume il significato di negare la condonabilità degli accertamenti parziali per effetto del condono tombale richiesto relativamente ai periodi ai quali essi sono riferibili, ma quello di indicare una duplice modalità della loro definizione agevolata.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 36, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)