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Sez. 1, Sentenza n. 3519 del 24/10/1975 (Rv. 377701 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - GARANZIE - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - SUCCESSIVA APERTURA DI CREDITO AL TITOLARE DEL CONTO - CONTESTUALE COSTITUZIONE DI GARANZIA - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377701-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - GARANZIE - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - SUCCESSIVA APERTURA DI CREDITO AL TITOLARE DEL CONTO - CONTESTUALE COSTITUZIONE DI GARANZIA - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*

Qualora una banca concordi un'apertura di credito in favore di una persona gia legata ad essa da un rapporto di conto corrente di corrispondenza, il debito (della persona verso la banca) per lo scoperto di conto corrente si estingue per un importo pari alla entita dell'apertura di credito, operando la compensazione legale di cui all'art 1853 cod civ (compensazione tra i saldi di piu rapporti), mentre sorge un nuovo debito, derivante appunto dalla apertura di credito, cosi che la eventuale garanzia data dal cliente deve considerarsi come 'contestualè al sorgere del suo debito. Da cio consegue che, qualora il cliente venga dichiarato fallito, l'atto di Costituzione della garanzia e soggetto a revocatoria fallimentare solo se compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi del capoverso dell'art 67 legge fallimentare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)