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Sez. L - , Ordinanza n. 20568 del 19/07/2021 (Rv. 661846 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Fatto nuovo sopravvenuto alla proposizione del ricorso - Valutabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661846-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 deve essere letto in conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE; il giudice, pertanto, è tenuto ad esaminare, ed accertare in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, anche fatti nuovi non allegati, ma esistenti al momento della decisione, che siano rilevanti ai fini della concessione della protezione, purché sopravvenuti e non prevedibili al momento della presentazione del ricorso contro il provvedimento di diniego. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto che non aveva tenuto conto della condizione di gravidanza, documentata in corso di giudizio, della compagna del richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)