Sez. 3, Sentenza n. 3229 del 15/04/1997 (Rv. 503694 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Impugnazione parziale di una sentenza - Acquiescenza in ordine alle parti non impugnate - Configurabilità - Effetti - Formazione del giudicato su dette parti - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE
L'impugnazione parziale di una sentenza importa acquiescenza alle parti non impugnate (art. 329 cod. proc. civ.). Pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia deciso un punto controverso e la parte interessata non abbia proposto appello al riguardo, si ha su tale punto la formazione del giudicato, sicché esso non può formare oggetto di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)