Sez. 4, Sentenza n. 8087 del 03/05/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155130 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - BAMBINI IN PROCINTO DI ATTRAVERSARE LA STRADA - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - BAMBINI IN PROCINTO DI ATTRAVERSARE LA STRADA - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA.*
L'automobilista è tenuto ad adottare particolari cautele in presenza di persone sui marciapiedi o ai margini della strada in procinto di accingersi all'attraversamento; tali cautele devono essere massimamente rigorose se il pedone è un bambino. (Conf mass n 153248 e massime ivi citate in tema di pedone bambino).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)