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Sez. 1 - , Sentenza n. 14671 del 06/06/2018 (Rv. 649255 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Successione di due domande di concordato preventivo - Ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del primo ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - InapplicabilitĂ .
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649255-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall., - come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 - opera esclusivamente con riferimento alla singola domanda di concordato ed in funzione del suo buon esito, sicché non può essere invocata nell'ambito dell'eventuale successiva domanda di concordato presentata dal medesimo debitore, non trovando applicazione il principio della cd. "consecuzione delle procedure" che opera soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)