Sez. L - , Ordinanza n. 14193 del 24/05/2021 (Rv. 661298 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, vigente "ratione temporis", non realizza un'ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25 com. 2, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)