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Sez. 1, Sentenza n. 6404 del 03/12/1981 (Rv. 417205 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ - LITE PENDENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417205-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ - LITE PENDENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Perché si realizzi la fattispecie dell'incompatibilità prevista al n. 4 dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale) nei confronti di colui che ha lite pendente con la regione, la provincia o il comune è necessario che sia stato iniziato un giudizio civile o amministrativo e che in esso rispettivamente la regione o la provincia o il comune e l'eletto abbiano assunto la qualità di parti contrapposte.*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)