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Sez. 1, Sentenza n. 4716 del 09/03/2004 (Rv. 570878 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZI DI POLIZIA E SOCCORSO | Agenti incaricati di attività di polizia stradale - Libera circolazione sui trasporti pubblici - Limiti - Connessione con esigenze di servizio - Necessità - Mancanza della connessione - Onere della prova - Gravante sul gestore del trasporto.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570878-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZI DI POLIZIA E SOCCORSO

L'art. 23, comma quinto, reg. esec. cod. str., approvato con d.P.R. n. 495/1992, che consente al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma quarto (ossia al personale di cui al comma primo dello stesso articolo, il quale richiama, a sua volta, il personale di alcune amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del codice, può effettuare "la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade") "la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza delle amministrazioni di appartenenza", deve logicamente interpretarsi nel senso che la libera circolazione è consentita a tutto il personale abilitato a svolgere i servizi di polizia stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade (nella fattispecie, si trattava di un dipendente dell'ANAS), onde facilitarne le attività di prevenzione e di accertamento delle relative violazioni, sempreché tale circolazione sia finalizzata alle richiamate attività, e deve, pertanto, escludersi che essa sia consentita in altre ipotesi, quale quella di viaggi per esigenze di tipo personale o privato; tuttavia, proprio al fine di privilegiare l'interesse ad un ampio ed incondizionato svolgimento delle attività predette, senza inopportuni intralci burocratici, la prova della mancanza di connessione tra circolazione e svolgimento di tali attività, ai fini dell'obbligo di pagamento del biglietto, deve essere fornita dall'amministrazione titolare del servizio di trasporto pubblico, e non dall'agente (cui sia contestata la contravvenzione all'obbligo del pagamento del biglietto).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 11, Cod. Strada art. 12, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 12, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 23), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)