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Sez. 3, Sentenza n. 5512 del 24/02/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164786 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - IDENTICA SANZIONE PER SITUAZIONI DIFFERENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164786-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - IDENTICA SANZIONE PER SITUAZIONI DIFFERENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271 (conv. In legge 2 luglio 1957 n. 474) prospettata sotto il profilo che la norma, punirebbe irragionevolmente con identica sanzione quattro situazioni obiettivamente diverse (il trasportare o far trasportare oli minerali senza certificato di provenienza o con certificato scaduto, falso o alterato). Infatti si tratta di situazioni ognuna delle quali ha in comune con l'altra l'attitudine ad impedire all'amministrazione finanziaria l'Esercizio di un efficace controllo preventivo sulla merce; quindi l'identico regime penale riflette una scelta discrezionale del legislatore giustificata dall'unicità degli interessi privati. (V mass n 159615).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)