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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27346 del 29/12/2016 (Rv. 642325 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - OPERAZIONI DAVANTI AL NOTAIO - CONTESTAZIONI | Rimedi esperibili - Reclamo ex art. 591-ter c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642325-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - OPERAZIONI DAVANTI AL NOTAIO - CONTESTAZIONI

In tema di divisione, è inammissibile il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, atteso che, ai sensi dell’art. 790 c.p.c., tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza, avverso la quale è esperibile opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 790, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)