Sez. 2, Sentenza n. 1824 del 18/02/2000 (Rv. 534036 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE | In capo al detentore - Sussistenza - Esclusione -Detentore qualificato e detentore semplice - Mutamento del titolo alla disponibilità della cosa - Legittimazione attiva all'azione di manutenzione - Rispettive condizioni - Spettanza dell'onere probatorio - Distribuzione tra ricorrente e convenuto nelle due diverse ipotesi.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE
Posto che legittimato a proporre azione di manutenzione ex art. 1370 cod. civ. è il solo possessore, e non anche il detentore, e che la presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 dello stesso codice ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, secondo la definizione contenuta nell'art. 1140 cod. civ., va, per contro, rilevato che detta presunzione non opera in favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà, sia che si tratti di detenzione qualificata, sia di mera disponibilità materiale del bene, o detenzione semplice. Peraltro, mentre nel primo caso il soggetto che, assumendo di essere possessore, agisca in giudizio a tutela di tale situazione, è tenuto solo ad allegare e comprovare atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'intervenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi", sicché il convenuto che intenda contestare tale pretesa acquisizione del possesso deve dimostrare la inidoneità degli atti posti in essere dalla controparte a tal fine, il detentore non qualificato, per comprovare la propria legittimazione ad ottenere la tutela possessoria, deve, invece, fornire la dimostrazione che la relazione con la cosa si caratterizza come possesso, e solo ove detta prova sia stata fornita, incombe sul convenuto, che neghi la configurabilità della posizione di possessore in capo al ricorrente, l'onere di fornire la prova contraria in ordine al potere di fatto sulla cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)