Sez. L, Sentenza n. 712 del 30/01/1980 (Rv. 404148 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - ATTIVITA ELETTRICHE GESTITE DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - LIMITI - SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PASSAGGIO ALL'ENEL DEI LAVORATORI GIA ADDETTI AGLI IMPIANTI DELLE FFSS - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DEL RAPPORTO - INVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - ATTIVITA ELETTRICHE GESTITE DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - LIMITI - SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PASSAGGIO ALL'ENEL DEI LAVORATORI GIA ADDETTI AGLI IMPIANTI DELLE FFSS - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DEL RAPPORTO - INVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
La legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica (legge 6 dicembre 1962 n 1643, art 4) ed il successivo decreto delegato (DPR 22 maggio 1963 n 730, artt 1 e 2), con riferimento alle attivita elettriche gestite dall'amministrazione delle ferrovie dello stato, prevedono il trasferimento all'ENEL soltanto degli impianti o dei gruppi di impianti singolarmente considerati, e, pertanto si deve escludere la successione dell'ENEL nei rapporti giuridici e, in particolare, nei rapporti di lavoro con i dipendenti addetti agli impianti e cio a differenza delle imprese elettriche - ma senza contrasto con l'art 3 cost per diversita delle situazioni di fatto e di correlativa valutazione giuridica. Consegue che gli Atti di autonomia, che determinano il passaggio dei lavoratori addetti agli impianti delle fs trasferiti, assumono il valore di elementi necessari alla cessazione del precedente rapporto ed all'inizio di quello nuovo non collegato col primo, sicche l'effetto novativo e connaturale a tali Atti, che costituiscono la manifestazione di una libera scelta del lavoratore non obbligato al trasferimento. Da cio deriva che non puo essere invocato il principio dell'infrazionabilita di cui all'art 2120 cod civ, il quale non solo presuppone la continuazione del rapporto senza soluzione di continuita, ma anche la esclusione di una novazione che, per quanto riguarda il personale prima dipendente delle ferrovie dello stato e poi dell'ENEL, e desumibile dalla stessa incompatibilita tra i due successivi rapporti (il primo di diritto pubblico ed il secondo di natura privatistica). (Conf 4911/79; (Conf 3791/78, mass n 393338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., DPR 22/05/1963 num. 730 art. 1, DPR 22/05/1963 num. 730 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)