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Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.

3. Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2

1. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia piu' di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico maggio 1960, n. 570 nonche' a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali, oltre agli emolumenti di cui precedente articolo, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale di cui all'articolo 10 della legge 8 aprile 1976, n. 278, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge di L. 35.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

Art. 3

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonche' degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 20.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 30.000 nonche', se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 4

1. Le indennita' di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

3. Esse sono altresi' autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso.

4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinche' questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno

Art. 7

1. Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle A, B, F e G allegate alla presente legge.

2. Le tabelle B e C allegate alla legge 6 febbraio 1948 n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle H ed I allegato alla presente legge.

3. Gli allegati A e B alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

4. Gli allegati E ed F alla legge 23 marzo 1956, n. 136 recante modificazioni al testo unico delle leggi per la, composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, sono sostituite dalle tabelle H ed L allegate alla presente legge.

5. Gli allegati A, B, C e D al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono sostituiti dalle tabelle A, D ed M allegate alla presente legge.

6. Gli allegati A e B alla legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, sono sostituiti dalle tabelle A ed E allegate alla presente legge.

7. Le tabelle A, B, C, D ed F allegate alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono sostituite dalle tabelle N, O, P e Q allegate alla presente legge.

8. Le tabelle A e B allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono sostituite dalle tabelle A ed R allegate alla presente legge.

Art. 8

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:
"Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresi' con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

Art. 9

1. All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6) e' cosi' sostituito:
"6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;".

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggi dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO