Sez. 4, Sentenza n. 12347 del 22/09/1999 Ud. (dep. 30/10/1999) Rv. 215007 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Agente provocatore - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.- Condizioni e limiti - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
In materia di stupefacenti, fuori dal caso previsto dall'art. 97 d.p.r. n.309/90, il cosiddetto agente provocatore, anche se appartenente alla polizia giudiziaria, non è punibile ex art. 51 cod. pen. quando il suo intervento è indiretto e marginale nell'ideazione ed esecuzione del fatto e si concretizza prevalentemente in un'attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui illecita condotta. (Fattispecie in cui è stato ritenuto marginale l'intervento limitato a seguire le istruzioni dell'imputato nelle varie peregrinazioni per approvvigionarsi della droga).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)