Sez. 2, Sentenza n. 16186 del 28/10/2003 (Rv. 567737 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE | Requisiti formali della sottoscrizione - Sottoscrizione apposta a margine - Validità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testamento olografo deve essere apposta alla fine delle disposizioni, è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo in cui l'apposizione della firma a margine della scheda testamentaria non sia stata determinata da necessità per mancanza di spazio su cui apporla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)