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Sez. 2, Sentenza n. 16186 del 28/10/2003 (Rv. 567737 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE | Requisiti formali della sottoscrizione - Sottoscrizione apposta a margine - Validità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567737-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testamento olografo deve essere apposta alla fine delle disposizioni, è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo in cui l'apposizione della firma a margine della scheda testamentaria non sia stata determinata da necessità per mancanza di spazio su cui apporla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)