Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità3, ha subito modificazioni sostanziali4. Esso dovrebbe essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
L’obiettivo di ridurre la differenza tra le tariffe nazionali e quelle di roaming, che era previsto dal quadro di valutazione comparativa 2011-2015 della Commissione, approvato dal gruppo di esperti di alto livello i2010 nel novembre 2009 e incluso nella comunicazione della Commissione dal titolo «Un’agenda digitale europea», dovrebbe continuare ad essere perseguito anche dal presente regolamento. La prevista vendita separata di servizi di roaming e di servizi nazionali dovrebbe accrescere la concorrenza e, conseguentemente, ridurre i prezzi per i clienti nonché creare un mercato interno per i servizi di roaming nell’Unione senza distinzioni significative tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. I servizi di roaming all’interno dell’Unione possono favorire lo sviluppo di un mercato interno delle telecomunicazioni nell’Unione.
Non si può sostenere l’esistenza di un mercato interno delle telecomunicazioni se sussistono notevoli differenze tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming. Pertanto, l’obiettivo ultimo dovrebbe essere l’eliminazione della distinzione tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming e la conseguente istituzione di un mercato interno per i servizi di comunicazioni mobili.
I prezzi elevati del roaming per chiamate vocali, SMS e dati che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili, ad esempio studenti, uomini d’affari e turisti, costituiscono un ostacolo all’uso delle loro apparecchiature mobili quando viaggiano in altri paesi dell’Unione e costituiscono una fonte di preoccupazione per i consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione e le istituzioni dell’Unione, in quanto rappresentano un ostacolo considerevole al mercato interno. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all’ingrosso dall’operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall’operatore di rete dell’utente. Spesso, per mancanza di concorrenza, le riduzioni nei prezzi all’ingrosso non sono trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi leggermente più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi è ben diverso da quello che prevarrebbe in mercati competitivi.
Tariffe di roaming elevate rappresentano un freno agli sforzi dell’Unione per puntare a un’economia basata sulla conoscenza e alla realizzazione di un mercato interno di 500 milioni di consumatori. Il traffico mobile di dati è agevolato dall’attribuzione di uno spettro radio sufficiente, di modo che i consumatori e le imprese possano utilizzare servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in qualsiasi parte dell’Unione. Provvedendo tempestivamente all’attribuzione di uno spettro radio sufficiente ed adeguato per sostenere gli obiettivi di politica generale dell’Unione e rispondere al meglio alla domanda crescente di traffico di dati senza fili, il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE5 aprirà la strada a uno sviluppo che consentirà all’Unione di mettersi all’avanguardia mondiale in termini di velocità della banda larga, mobilità, copertura e capacità, favorendo l’affermazione di nuovi modelli imprenditoriali e di nuove tecnologie e contribuendo così a ridurre i problemi strutturali del roaming all’ingrosso.
Data la notevole diffusione delle apparecchiature mobili idonee al collegamento a Internet, i servizi di dati in roaming acquistano una significativa rilevanza economica. Tale criterio è determinante sia per gli utenti che per gli offerenti di applicazioni e contenuti. Per promuovere lo sviluppo di detto mercato le tariffe del traffico di dati non dovrebbero ostacolare la crescita.
Nella comunicazione relativa alla relazione intermedia sull’evoluzione dei servizi di roaming nell’Unione europea, la Commissione ha notato che l’evoluzione tecnologica e/o le alternative ai servizi di roaming, come la disponibilità di servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol — VoIP) o del Wi-Fi (wireless fidelity), può rendere il mercato interno dei servizi di roaming nell’Unione più competitivo. Mentre queste alternative, in particolare i servizi VoIP, sono utilizzate sempre più frequentemente in ambito nazionale, non ci sono stati sviluppi significativi quanto al loro utilizzo in roaming.
Visto il rapido sviluppo del traffico mobile di dati e il crescente volume di clienti che utilizzano all’estero servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, emerge l’esigenza di potenziare la pressione competitiva e di sviluppare nuovi modelli imprenditoriali e tecnologie. La regolamentazione delle tariffe di roaming dovrebbe essere articolata in modo tale da non scoraggiare la concorrenza verso livelli decrescenti di prezzo.
La creazione di uno spazio sociale, dell’istruzione, culturale e imprenditoriale europeo basato sulla mobilità delle persone e dei flussi di dati digitali dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria «Europa per i cittadini».
La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)6, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)7, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)8, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)9, e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)10, (complessivamente «quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche»), perseguono l’obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.
Il regolamento (CE) n. 717/2007 non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche per quanto concerne il roaming all’interno dell’Unione. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare un’azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming all’interno dell’Unione e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il regolamento (CE) n. 717/2007 costituiva uno strumento idoneo a correggere tale situazione.
Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista un’effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l’esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell’imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità della raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE11 («raccomandazione»), l’analisi dei mercati definiti in conformità delle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del quadro normativo dell’Unione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica12, la designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e l’imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.
La raccomandazione individuava nel mercato nazionale all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione, sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei e con il suo successore, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), istituito dal regolamento (CE) n. 1211/200913, per analizzare i mercati nazionali all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato che un’autorità nazionale di regolamentazione non è finora riuscita a rimediare efficacemente al livello elevato dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming all’interno dell’Unione a causa della difficoltà di individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, il mercato del roaming è stato ritirato dall’ambito di applicazione della raccomandazione riveduta14.
Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situata in altri Stati membri, da cui dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi di roaming internazionale. Tale ostacolo potrebbe ridurre inoltre l’efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.
Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far diminuire i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l’interesse dei consumatori in questo settore specifico.
Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche15 invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per conseguire gli obiettivi di crescita economica e produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) a livello sia unionale sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto, l’importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.
Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, sulla base di valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizzava, anche per quanto attiene alle misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere l’adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per promuovere la concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming e di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.
È pertanto opportuno che il presente regolamento permetta di derogare alle norme altrimenti applicabili a norma del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva quadro, segnatamente al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l’introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming all’interno dell’Unione.
I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.
È opportuno utilizzare un approccio armonizzato comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili terrestri che viaggiano all’interno dell’Unione non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione; ciò consentirebbe di promuovere la concorrenza dei servizi di roaming tra i fornitori di roaming, di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di preservare gli incentivi all’innovazione e la scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune in modo che i fornitori di roaming possano operare in un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.
Il regolamento (CE) n. 717/2007 cesserà di produrre effetti il 30 giugno 2012. Prima della sua scadenza, come previsto dall’articolo 11 del regolamento, la Commissione ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati. Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 luglio 2011, sull’esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha ritenuto conveniente prorogare l’applicabilità del regolamento (CE) n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2012.
I dati relativi all’evoluzione delle tariffe per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati roaming all’interno dell’Unione dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, compresi in particolare i dati raccolti su base trimestrale dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati tramite il BEREC, non fanno prevedere che a partire da giugno 2012, in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso si sia ragionevolmente sviluppata e possa essere sostenibile. Tali dati indicano che le tariffe del roaming al dettaglio e all’ingrosso si mantengono a un livello molto più elevato delle tariffe nazionali e quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.
Vi sono rischi notevoli che il 30 giugno 2012, con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming all’interno dell’Unione, all’ingrosso e al dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato interno dei servizi di roaming e dato l’interesse dei fornitori di roaming a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming all’interno dell’Unione all’ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi di tale regolamento. Pertanto, è opportuno prorogare l’intervento regolamentare sul mercato dei servizi mobili in roaming oltre il 30 giugno 2012, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno consentendo lo sviluppo della concorrenza e, nel contempo, continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali.
L’obiettivo di politica generale di cui all’articolo 8 della direttiva quadro relativo alla capacità degli utenti finali di consultare e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta dovrebbe essere promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione.
Per consentire lo sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente, integrato e competitivo non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare in modo efficace l’accesso all’ingrosso al fine di fornire servizi di roaming. Gli ostacoli all’accesso a tali servizi di roaming all’ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell’infrastruttura da parte delle imprese, dovrebbero essere eliminati. Gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators — MVNO) e i rivenditori di servizi di comunicazioni mobili che non dispongono di un’infrastruttura di rete propria forniscono tipicamente servizi di roaming sulla base di accordi commerciali di roaming all’ingrosso conclusi con i rispettivi operatori di reti mobili ospitanti nello stesso Stato membro. Tuttavia, le trattative commerciali potrebbero non lasciare agli MVNO e ai rivenditori margine sufficiente per stimolare la concorrenza attraverso tariffe più basse. L’eliminazione di tali ostacoli e il riequilibrio del potere negoziale tra gli MVNO/rivenditori e gli operatori di reti mobili grazie a un obbligo di accesso e limiti tariffari all’ingrosso dovrebbe agevolare lo sviluppo di servizi e di offerte di roaming all’interno dell’Unione alternativi e innovativi a favore dei clienti. Le norme del quadro normativo del 2012 per le comunicazioni elettroniche, in particolare della direttiva quadro e della direttiva accesso, non permettono di affrontare il problema imponendo obblighi agli operatori che dispongono di rilevanti poteri di mercato.
È pertanto opportuno introdurre norme che stabiliscano l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tale accesso dovrebbe corrispondere alle esigenze dei soggetti che richiedono l’accesso. L’accesso dovrebbe essere rifiutato soltanto in base a criteri obiettivi, quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l’integrità della rete. In caso di rifiuto dell’accesso la parte lesa dovrebbe poter ricorrere alla procedura per la risoluzione delle controversie di cui al presente regolamento. Per garantire condizioni eque è necessario che l’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità degli obblighi regolamentari stabiliti nel presente regolamento applicabili all’ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio regolamentare coerente all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming dovrebbe contribuire ad evitare distorsioni tra gli Stati membri. È opportuno che il BEREC, in coordinamento con la Commissione e in collaborazione con le parti interessate, metta a punto orientamenti relativi all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming.
Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere la fornitura di servizi diretti all’ingrosso al roaming nonché la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso destinati alla rivendita da parte di terzi. L’obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere anche l’obbligo per gli operatori di reti mobili di permettere agli MVNO di reti mobili virtuali e ai rivenditori l’acquisto di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati da aggregatori all’ingrosso che offrono un punto di accesso unico e una piattaforma standard per gli accordi relativi al roaming in tutta l’Unione. Per garantire che gli operatori forniscano ai fornitori di roaming l’accesso a tutte le infrastrutture necessarie per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming nonché per l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming entro un termine ragionevole, è opportuno pubblicare un’offerta di riferimento contenente le condizioni generali per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming. La pubblicazione dell’offerta di riferimento non dovrebbe impedire trattative commerciali tra il soggetto che richiede l’accesso e il fornitore di accesso per la definizione del livello di prezzo dell’accordo finale di fornitura all’ingrosso oppure di servizi supplementari di accesso all’ingrosso che vanno al di là di quelli necessari per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming.
Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere tutti gli elementi necessari per consentire la fornitura di servizi di roaming, ovvero: elementi della rete e infrastrutture correlate; pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo; sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli ordinativi, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe; reti mobili e servizi di rete virtuale.
Se i soggetti che richiedono l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming richiedono l’accesso a infrastrutture o servizi in aggiunta a quanto necessario per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori di reti mobili possono applicare tariffe eque e ragionevoli per tali infrastrutture o servizi. Tali infrastrutture o servizi supplementari potrebbero essere, tra l’altro, servizi a valore aggiunto, software e sistemi di informazione supplementari o modalità di fatturazione.
I servizi di comunicazioni mobili sono venduti in pacchetti che comprendono servizi nazionali e di roaming, limitando la scelta dei clienti sui servizi di roaming. Tali pacchetti riducono la trasparenza per quanto riguarda i servizi di roaming in quanto è difficile paragonare i singoli elementi inclusi nei pacchetti. Di conseguenza, la concorrenza fra gli operatori sulla base del servizio di roaming incluso nel pacchetto di comunicazioni mobili non è ancora evidente. Agevolare la disponibilità del roaming come servizio a se stante rappresenterebbe una soluzione ai problemi strutturali in quanto sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi del roaming e consentirebbe loro di effettuare una scelta distinta dei servizi di roaming, facendo in tal modo aumentare la pressione concorrenziale a livello della domanda. Si contribuirà così al buon funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming.
Negli ultimi anni è cresciuta considerevolmente la domanda di servizi di dati mobili da parte dei consumatori e delle imprese. Tuttavia, a causa delle tariffe elevate dei servizi di dati in roaming, il ricorso a detti servizi è pesantemente ristretto per i consumatori e le imprese che operano a livello transfrontaliero nell’Unione. Dato che il mercato è ai primi passi e la domanda di servizi di dati in roaming da parte dei consumatori è in rapida crescita, tariffe al dettaglio regolamentate potrebbero solo mantenere i prezzi intorno alle stesse tariffe massime proposte, come si è verificato in relazione al regolamento (CE) n. 717/2007, invece di farli ulteriormente diminuire, ciò che conferma pertanto la necessità di ulteriori misure strutturali.
I clienti dovrebbero essere in grado, nel minor tempo possibile in funzione della soluzione tecnica, e senza penali né costi, di passare facilmente a un fornitore alternativo di roaming o da un fornitore alternativo di roaming all’altro. I clienti dovrebbero essere informati in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile di questa possibilità.
I consumatori dovrebbero avere il diritto di optare, secondo modalità di semplice applicazione, per la vendita di servizi di roaming separata dal loro pacchetto di comunicazioni mobili nazionali. Attualmente esistono diverse modalità con cui la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati può essere tecnicamente realizzata, ivi incluse l’identità doppia utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity — IMSI), due distinte IMSI facenti capo a un’unica carta SIM, l’IMSI unica (una sola IMSI condivisa tra fornitore nazionale e fornitore di roaming) e combinazioni dell’IMSI doppia o unica assieme alla modalità tecnica che non impedisce al cliente di avere accesso a servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente su una rete ospitante in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore del paese visitato.
I prezzi elevati dei servizi di dati in roaming dissuadono i clienti dall’uso di servizi di dati mobili quando sono in viaggio nell’Unione. Considerate la domanda e l’importanza crescenti dei servizi di dati in roaming, non dovrebbero sussistere ostacoli all’uso di servizi alternativi di dati in roaming, forniti direttamente su una rete ospitante, in maniera temporanea o definitiva, indipendentemente dai contratti o dagli accordi di roaming in vigore con i fornitori nazionali e senza oneri addizionali addebitati da questi ultimi. Ove venga richiesto, al fine di offrire servizi di dati in roaming, forniti direttamente su una rete ospitante, i fornitori nazionali e i fornitori di servizi di dati in roaming dovrebbero collaborare per non precludere ai clienti l’accesso e l’uso di tali servizi e per assicurare continuità ad altri servizi di roaming.
Poiché il presente regolamento non dovrebbe stabilire modalità tecniche specifiche per la vendita separata di servizi di roaming, ma piuttosto aprire la strada allo sviluppo, da parte della Commissione sulla base di un contributo del BEREC, della soluzione, ivi inclusa una combinazione di soluzioni, più efficiente ed efficace, è opportuno fissare criteri relativi alle caratteristiche tecniche che dovrebbe rispettare la soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming. Tali criteri dovrebbero comprendere fra l’altro l’introduzione di tale soluzione in modo coordinato e armonizzato in tutta l’Unione e dovrebbero garantire che i consumatori siano in grado di scegliere, rapidamente e senza difficoltà, un fornitore di servizi di roaming diverso senza dover cambiare il proprio numero. Inoltre, non dovrebbero essere preclusi il roaming al di fuori dell’Unione ovvero quello all’interno dell’Unione per i clienti di paesi terzi.
È necessario prevedere una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra gli operatori di reti mobili per rendere tecnicamente possibile un’evoluzione tecnica coordinata e adeguata della fornitura di servizi di roaming separati, senza impedire l’accesso a servizi di dati in roaming forniti direttamente su una rete ospitante. È opportuno pertanto elaborare i principi di base e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento al mutare delle situazioni e all’evoluzione tecnologica. È opportuno che il BEREC, in collaborazione con le parti interessate, assista la Commissione nel definire gli elementi tecnici al fine di consentire la vendita separata dei servizi di roaming e al fine di non impedire l’accesso a servizi di dati in roaming forniti direttamente su una rete ospitante. Se necessario, la Commissione dovrebbe affidare ad un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo le modalità relative agli obblighi di informazione dei fornitori nazionali e ad una soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione16.
Il BEREC dovrebbe poter fornire di propria iniziativa, tenendo conto del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati in applicazione dello stesso, orientamenti tecnici specifici sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati o su altre questioni disciplinate dal presente regolamento.
Affinché sia pienamente efficace, si ritiene che la vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati debba essere combinata con l’obbligo di accesso all’ingrosso per la fornitura dei servizi di roaming, allo scopo di facilitare l’ingresso sul mercato di operatori nuovi o esistenti, tra cui i fornitori di servizi di roaming transfrontalieri. Tale soluzione eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri garantendo un approccio regolamentare coerente e contribuendo così allo sviluppo del mercato interno. Tuttavia, l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati richiederà un periodo di tempo ragionevole per consentire l’adeguamento tecnico degli operatori e le misure strutturali daranno pertanto luogo ad un autentico mercato interno con sufficiente concorrenza solo dopo un certo lasso di tempo. Per questo motivo dovrebbero essere mantenuti temporaneamente e a un livello adeguato le tariffe massime all’ingrosso dei servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming nonché i limiti di salvaguardia per tali servizi al dettaglio allo scopo di assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati durante un periodo transitorio di attuazione di tali misure strutturali.
Con riguardo al proseguimento della regolamentazione temporanea dei prezzi, per tutelare gli interessi dei clienti in roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto l’esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming all’interno dell’Unione non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi in quanto mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming e non permetterebbe un rafforzamento della concorrenza.
Fino a quando le misure strutturali non avranno portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming, che comporterebbe riduzioni dei costi all’ingrosso i quali a loro volta si ripercuoterebbero sui consumatori, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello dei prezzi per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intraunionali consiste nello stabilire, a livello di Unione, tariffe medie massime all’ingrosso per minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio mediante l’eurotariffa introdotta dal regolamento (CE) n. 717/2007, che era stata estesa attraverso l’eurotariffa SMS prevista dal regolamento (CE) n. 544/200917 e che dovrebbe essere estesa attraverso l’eurotariffa per i dati prevista nel presente regolamento. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili all’interno dell’Unione per un periodo di tempo determinato.
Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere fissate a un livello di salvaguardia che, mentre assicura che i benefici per i consumatori siano non solo mantenuti, ma addirittura aumentati durante un periodo transitorio di attuazione delle misure strutturali, garantisca un margine sufficiente ai fornitori di roaming e incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. Durante tale periodo i fornitori di roaming dovrebbero portare attivamente all’attenzione dei clienti le informazioni sulle eurotariffe e offrirle a tutti i loro clienti in roaming, gratuitamente e in modo chiaro e trasparente.
Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati che devono essere offerte ai clienti in roaming dovrebbero comportare un margine ragionevole rispetto ai costi all’ingrosso sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al tempo stesso ai fornitori di roaming la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tali limiti di salvaguardia dovrebbero essere fissati a livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbero essere eliminati una volta che le misure strutturali abbiano comportato vantaggi effettivi per i clienti. Questo approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria addebitata per la fornitura di servizi a valore aggiunto, ma unicamente alle tariffe per collegarsi a detti servizi.
Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia dei fornitori di roaming, che ne devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all’interno dell’Unione. Inoltre dovrebbe assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di roaming all’ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al minuto all’ingrosso e al dettaglio.
È opportuno che la tariffa media massima all’ingrosso al minuto così specificata tenga conto dei vari elementi che entrano in gioco nell’effettuazione di una chiamata in roaming all’interno dell’Unione, in particolare il costo dell’effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi generali, segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e la terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nell’Unione, basata sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i relativi costi. La tariffa media massima all’ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente per tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.
L’eurotariffa per chiamate vocali transitoria applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti in roaming che non sarà loro praticata una tariffa eccessiva all’atto di effettuare o ricevere una chiamata in roaming regolamentata, assicurando al fornitore di roaming un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori.
Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia tutti i consumatori dovrebbero essere informati in materia e avere la possibilità di scegliere una tariffa di roaming semplice che non superi le tariffe massime, senza oneri supplementari o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio dovrebbe garantire ai fornitori di roaming la copertura di tutti i loro costi di roaming specifici al dettaglio, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e delle sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine sufficiente per produrre un profitto ragionevole. Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati costituiscono uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità al fornitore di roaming. Conformemente al livello all’ingrosso, i livelli massimi delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere diminuiti annualmente.
Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia, i nuovi clienti in roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva e in modo chiaro e comprensibile sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all’interno dell’Unione, incluse quelle conformi alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati. I clienti in roaming esistenti dovrebbero avere l’opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti in roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale scelta. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti in roaming che beneficiano già di specifiche tariffe o pacchetti tariffari di roaming che soddisfano le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie e sulle eurotariffe in vigore, indicano al proprio fornitore di roaming la scelta di mantenere detta tariffa. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming specifici potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore alle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati massime o tariffe con scatto alla risposta.
Poiché il presente regolamento dovrebbe costituire una misura speciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro, e poiché i fornitori di servizi di roaming possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più vantaggiose delle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, quali definite dal medesimo, ma dovrebbe anzi incoraggiare offerte innovative ai clienti in roaming a tariffe inferiori, in particolare in risposta alla pressione concorrenziale supplementare creata dalle disposizioni strutturali del presente regolamento. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige l’aumento delle tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti transitori di salvaguardia ivi fissati.
Ove le tariffe massime non siano espresse in euro, i limiti iniziali applicabili e i loro valori rivisti dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data precisata nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successiva a tale data e contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. Per proteggere i consumatori dall’aumento dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati (servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati) dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio di riferimento di valute diverse dall’euro, uno Stato membro la cui moneta non è l’euro dovrebbe utilizzare una media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento per fissare le tariffe massime al dettaglio nella propria valuta.
Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a 60 secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra tali operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente delle tariffe massime all’ingrosso introdotte dal presente regolamento. Ciò comporta inoltre spese supplementari che, incidendo sui costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori di reti mobili applichino le tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming all’ingrosso regolamentati secondo una fatturazione al secondo.
Il GRE, predecessore del BEREC, ha riscontrato che l’adozione da parte degli operatori mobili di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l’aumento di una fattura tipo in eurotariffa per chiamate vocali del 24 % circa per le chiamate effettuate e del 19 % circa per le chiamate ricevute. Il GRE ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, il GRE ha raccomandato di agire tempestivamente per tenere conto delle diverse prassi di fatturazione al dettaglio applicate all’eurotariffa per chiamate vocali.
Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007, introducendo un’eurotariffa nell’Unione, abbia istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente la sua applicazione uniforme. Inoltre ne consegue che, nonostante la natura transfrontaliera dei servizi di roaming all’interno dell’Unione, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato interno.
È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell’eurotariffa per chiamate vocali al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato interno ed offrire in tutta l’Unione lo stesso elevato livello di protezione ai consumatori dei servizi di roaming all’interno dell’Unione.
I fornitori di chiamate in roaming al dettaglio regolamentate dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali al secondo, con l’unica possibilità di fatturare un periodo iniziale minimo pari a non oltre 30 secondi per chiamata effettuata. In questo modo i fornitori di roaming copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è giustificata la fatturazione di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali ricevute, poiché il costo effettivo all’ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.
Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllare la durata di tali messaggi. Ciò non dovrebbe però impedire l’applicabilità di altri addebiti per la messaggeria vocale, ad esempio l’addebito dei costi per l’ascolto di tali messaggi.
I clienti che vivono in zone frontaliere non dovrebbero ricevere fatture inutilmente elevate a causa di un roaming involontario. I fornitori di roaming dovrebbero pertanto adottare provvedimenti ragionevoli per tutelare i propri clienti dal rischio di incorrere in spese di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro. Ciò dovrebbe includere misure di informazione adeguate per dare la possibilità ai clienti di impedire attivamente tali casi di roaming involontario. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione vigilino sulle situazioni in cui i clienti sono confrontati a problemi di pagamento delle tariffe di roaming mentre si trovano ancora nel loro Stato membro e che adottino gli opportuni provvedimenti per attenuare il problema.
Quanto ai servizi di SMS in roaming, così come per le chiamate vocali in roaming, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all’ingrosso non si otterrebbero automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso potrebbe compromettere la situazione di taluni fornitori di roaming, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.
Inoltre, per via della particolare struttura del mercato dei servizi di roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all’ingrosso come al dettaglio, per i servizi di SMS in roaming regolamentati. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed è opportuno perciò modificarla.
È opportuno pertanto imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso affinché le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per un periodo transitorio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming fino a quando le misure strutturali producano effetti.
Fino a quando le misure strutturali abbiano portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato dei servizi di roaming, l’approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all’ingrosso consiste nello stabilire, a livello di Unione, tariffe medie massime per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori all’interno dell’Unione per un periodo di tempo determinato.
Le tariffe massime all’ingrosso per i servizi di SMS in roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all’ingrosso, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. È opportuno pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un’applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.
Per garantire che le tariffe massime regolamentate dei servizi di SMS in roaming all’ingrosso si avvicinino maggiormente ai livelli che riflettono i costi effettivi della fornitura del servizio e che la concorrenza possa svilupparsi al dettaglio, le tariffe massime all’ingrosso per gli SMS regolamentati dovrebbero essere oggetto di riduzioni successive.
Secondo il regolamento (CE) n. 544/2009, in assenza di elementi strutturali che introducano la concorrenza nel mercato dei servizi di roaming, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming all’interno dell’Unione era prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti in roaming un’eurotariffa SMS che non superasse una tariffa massima determinata.
Fino a quando le misure strutturali producano effetti, l’eurotariffa SMS transitoria dovrebbe essere mantenuta ad un livello di salvaguardia tale da assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati e da garantire ai fornitori di roaming un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura.
L’eurotariffa SMS transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra i fornitori di roaming che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale limite di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta che le misure strutturali abbiano prodotto effetti. Questo approccio regolamentare non si dovrebbe applicare ai servizi di SMS a valore aggiunto.
I clienti in roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi supplementari per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all’invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming.
Un’eurotariffa SMS dovrebbe applicarsi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di SMS in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di SMS in roaming regolamentati.
Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service) e si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l’efficacia del presente regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche ai parametri tecnici degli SMS in roaming che li differenzino dagli SMS nazionali.
I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all’ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori sulla rete ospitante ai fornitori di roaming dei clienti in roaming si mantengono su livelli elevati. Anche se tali tariffe all’ingrosso sembrano diminuire progressivamente, esse sono ancora molto elevate rispetto ai costi connessi.
Il persistere di tariffe elevate all’ingrosso per i servizi di dati in roaming è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all’ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all’ingrosso perché il traffico sarà ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all’ingrosso. In alcuni casi le tariffe dei dati in roaming all’ingrosso applicabili alle reti non preferite sono sei volte superiori rispetto a quelle applicate alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori di reti mobili all’interno dell’Unione, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse impediscono inoltre ai fornitori di roaming di prevedere i propri costi all’ingrosso e di offrire quindi ai propri clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno applicare una tariffa massima all’ingrosso ai servizi di dati in roaming. È pertanto necessario imporre obblighi regolamentari relativi ai servizi di dati in roaming regolamentati, sia all’ingrosso, per far sì che le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio, sia al dettaglio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming.
I fornitori di roaming non dovrebbero addebitare al cliente in roaming i servizi di dati in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti l’erogazione del servizio.
L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere la fornitura di servizi di dati in roaming al dettaglio all’interno dell’Unione. Le caratteristiche specifiche che presentano i mercati dei servizi di roaming, che hanno reso necessaria l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di chiamate vocali e di SMS in roaming all’interno dell’Unione, valgono anche per la fornitura di servizi di dati in roaming all’interno dell’Unione al dettaglio. Come per i servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming, i servizi di dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma fanno solo parte di pacchetti al dettaglio più ampi acquistati dai consumatori presso il proprio fornitore di roaming, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situati in altri Stati membri.
Come con le misure regolamentari già attuate per i servizi di chiamata vocale e di SMS, fino a quando le misure strutturali portino la concorrenza a un livello sufficiente, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare, durante un periodo transitorio, il livello delle tariffe per i servizi di dati in roaming al dettaglio all’interno dell’Unione è prevedere l’obbligo, per i fornitori di roaming, di offrire ai propri clienti in roaming un’eurotariffa per i dati transitoria che non superi una tariffa massima determinata. L’eurotariffa per i dati dovrebbe essere fissata ad un livello di salvaguardia tale da assicurare la protezione dei consumatori fino a quando le misure strutturali producano effetti e da garantire ai fornitori di roaming un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura.
L’eurotariffa per i dati transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di un servizio di dati in roaming regolamentato, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra i fornitori di roaming, che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale limite di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta che le misure strutturali abbiano apportato benefici concreti e duraturi per i clienti. Analogamente all’approccio seguito per i servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming, considerate le riduzioni previste dei costi effettivi di fornitura dei servizi di dati in roaming al dettaglio, i limiti regolamentati dell’eurotariffa per i dati transitoria dovrebbero ridursi gradualmente.
È opportuno che l’eurotariffa per i dati transitoria si applichi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di dati in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di dati in roaming regolamentati.
Per garantire che i consumatori paghino per i servizi di dati effettivamente consumati e per evitare i problemi, osservati con i servizi di chiamata vocale dopo l’introduzione del regolamento (CE) n. 717/2007, dei costi occulti addebitati ai consumatori attraverso i meccanismi di tariffazione applicati dagli operatori, è opportuno che l’eurotariffa per i dati transitoria sia fatturata al kylobite. Tale tariffazione è coerente con il meccanismo di tariffazione già applicato all’ingrosso.
I fornitori di roaming possono offrire un’equa tariffa forfettaria mensile tutto compreso, senza l’applicazione di tariffe massime, che potrebbe coprire tutti i servizi di roaming all’interno dell’Unione.
Per garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni transitorie in materia di prezzi al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il loro fornitore di roaming e a prescindere dal fatto che il fornitore di roaming disponga di una rete propria, sia un operatore di rete mobile virtuale oppure un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile.
Qualora gli operatori di servizi di telefonia mobile dell’Unione ritengano che i vantaggi dell’interoperabilità e dell’interconnettibilità da punto a punto per i loro clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un operatore di rete all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, al fine di garantire l’interconnettibilità da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro, in particolare la creazione di un mercato interno pienamente funzionante per i servizi di comunicazione elettronica.
Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio dei servizi di roaming e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare le loro apparecchiature mobili mentre si trovano all’estero, è opportuno che i fornitori di servizi di comunicazioni mobili forniscano ai propri clienti in roaming informazioni gratuite sulle tariffe di roaming loro applicabili quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero prevedere la possibilità di rinunciare facilmente a questo servizio automatico di messaggeria. Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire attivamente ai propri clienti, a condizione che questi ultimi si trovino nell’Unione, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto, per SMS o per megabyte (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e per altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato.
Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sulle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati, e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. I fornitori di roaming dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Tutte le informazioni e le offerte dovrebbero essere chiare, comprensibili, comparabili e trasparenti quanto alle tariffe e alle caratteristiche del servizio. La pubblicità delle offerte di roaming e l’attività promozionale rivolta ai consumatori dovrebbe rispettare appieno la normativa in materia di protezione dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)18. I fornitori di roaming dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti in roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate per il periodo interessato e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione scritta chiara e imparziale che illustri le condizioni delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati, e il diritto di passare o di rinunciare a tali tariffe.
È inoltre opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per tutti i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle fatture esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti in roaming gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un’alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia Wi-Fi.
In particolare, è opportuno che i fornitori di roaming offrano gratuitamente ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe loro applicate per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all’ingresso in un altro paese. Tali informazioni dovrebbero essere inviate all’apparecchiatura mobile del cliente nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile e che gli consenta di accedervi facilmente in un momento successivo.
Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze finanziarie dell’uso di servizi di dati in roaming, consentendo loro di controllare e contenere la spesa ad esso connessa, i fornitori di roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, dovrebbero tenere i propri clienti adeguatamente informati delle tariffe applicate ai servizi di dati in roaming regolamentati. Tali informazioni potrebbero includere esempi del volume approssimativo di dati utilizzati, ad esempio, mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica, la trasmissione di un’immagine, la navigazione in rete e l’utilizzo di applicazioni mobili.
Inoltre, per evitare fatture esorbitanti i fornitori di roaming dovrebbero definire uno o più limiti finanziari e/o di volume per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui il cliente in roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita notifica in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo, quando stanno per raggiungere tale limite. Una volta raggiunto il limite prefissato tali servizi non dovrebbero essere più forniti o addebitati ai clienti, a meno che essi non richiedano esplicitamente la continuazione di tali servizi conformemente alle modalità e alle condizioni indicate nella notifica. In tal caso, i clienti dovrebbero ricevere gratuitamente una conferma in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo. Ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati limiti finanziari o di volume entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di limite massimo.
Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere ai fornitori di roaming di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming. Numerosi fornitori di roaming, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri fornitori di roaming stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.
Anche i clienti con schede ricaricabili possono ricevere fatture esorbitanti per l’utilizzo di servizi di dati in roaming. Per tale motivo, le disposizioni relative al limite d’interruzione del servizio dovrebbero applicarsi anche a tali clienti.
Esistono disparità considerevoli tra le tariffe di roaming regolamentate all’interno dell’Unione e le tariffe di roaming in cui incorrono i consumatori quando si recano al di fuori dell’Unione, che sono significativamente più elevate dei prezzi all’interno dell’Unione. In assenza di un approccio coerente in materia di misure di trasparenza e di salvaguardia per quanto concerne il roaming al di fuori dell’Unione, i consumatori non sono certi dei propri diritti e sono quindi spesso disincentivati a utilizzare i servizi mobili quando si trovano all’estero. La comunicazione di informazioni trasparenti ai consumatori potrebbe non soltanto aiutarli a decidere in che modo utilizzare le loro apparecchiature mobili quando viaggiano all’estero (sia all’interno che all’esterno dell’Unione), ma potrebbe altresì aiutarli nella scelta tra i fornitori di roaming. È pertanto necessario affrontare il problema dell’assenza di trasparenza e della protezione dei consumatori applicando misure di trasparenza e di salvaguardia anche ai servizi di roaming forniti al di fuori dell’Unione. Tali misure renderebbero più agevole la concorrenza e migliorerebbero il funzionamento del mercato interno.
Se l’operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell’Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzo dei suoi clienti, il fornitore di roaming non dovrebbe essere tenuto a indicare i limiti massimi finanziari o di volume per tutelare i clienti.
È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far rispettare nel proprio territorio gli obblighi previsti dal presente regolamento. Esse dovrebbero altresì monitorare l’evoluzione dei prezzi dei servizi di chiamata vocale e di dati per i clienti in roaming all’interno dell’Unione, inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.
Il roaming all’interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato interno dei servizi di roaming. L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all’interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming all’interno dell’Unione. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto dell’Unione.
Nello stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero, tra l’altro, tenere conto della possibilità per i fornitori di roaming di compensare i clienti per eventuali ritardi o ostacoli riscontrati nel passaggio ad un fornitore alternativo di roaming in conformità del loro diritto nazionale.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un approccio comune che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili in viaggio all’interno dell’Unione non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori tramite la promozione della concorrenza tra i fornitori di roaming, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È opportuno mantenere gli obblighi di regolamentazione sulle tariffe all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming fino a quando le misure strutturali abbiano prodotto effetti e la concorrenza sui mercati all’ingrosso abbia raggiunto un livello sufficiente. Inoltre le tendenze di mercato evidenziano attualmente che i servizi di dati diventeranno gradualmente il segmento più importante dei servizi mobili e che i servizi di dati in roaming all’ingrosso mostrano al momento il maggior dinamismo, con prezzi ragionevolmente inferiori alle attuali tariffe regolamentate.
I limiti di salvaguardia al dettaglio dovrebbero essere fissati a valori sufficientemente elevati da non distorcere i potenziali benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbero essere eliminati completamente una volta che tali misure abbiano prodotto effetti e abbiano consentito lo sviluppo di un mercato interno autentico. È opportuno pertanto che i limiti di salvaguardia al dettaglio diminuiscano gradualmente e siano successivamente soppressi.
È opportuno che la Commissione riesamini l’efficacia del presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l’impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti dell’Unione, l’evoluzione, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso, il loro rapporto con i costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d’impatto che accompagna il presente regolamento, i costi di conformità e l’impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce dell’evoluzione tecnologica, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio l’accesso tramite Wi-Fi).
Gli obblighi regolamentari relativi alle tariffe all’ingrosso e al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming dovrebbero essere mantenuti a tutela dei consumatori fino a che la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso non si sia pienamente sviluppata. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare, entro il 30 giugno 2016, se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento, in particolare se le misure strutturali siano state pienamente attuate e se la concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming abbia raggiunto un livello sufficiente. Qualora giudichi insufficiente il livello raggiunto dalla concorrenza, la Commissione dovrebbe presentare opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per garantire che dal 2017 i consumatori godano di una tutela adeguata.
Dopo la suddetta verifica e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nell’Unione, la Commissione dovrebbe redigere ogni due anni una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e delle eventuali opzioni alternative per realizzarli,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai consumatori.
Esso stabilisce le norme atte a consentire la vendita di servizi di roaming regolamentati separata da quella di servizi nazionali di comunicazioni mobili e fissa le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming regolamentati. Il regolamento fissa altresì le norme transitorie relative alle tariffe che i fornitori di roaming possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming regolamentati per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno dell’Unione e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di roaming.
2. La vendita separata dei servizi di roaming regolamentati rispetto ai servizi di comunicazioni nazionali mobili rappresenta un passaggio intermedio necessario ad accrescere la concorrenza al fine di ridurre le tariffe del roaming per i clienti, così da realizzare un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming.
3. Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming.
4. Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro.
5. Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro.
6.
Ove le tariffe massime a norma degli articoli 7, 9 e 12 siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1o maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o maggio dell’anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 1, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano a decorrere dal 1o luglio utilizzando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o maggio dello stesso anno.
7.
Ove le tariffe massime a norma degli articoli 8, 10 e 13 siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio dell’anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 1o luglio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio dello stesso anno.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva accesso, all’articolo 2 della direttiva quadro e all’articolo 2 della direttiva servizio universale.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:
a) «fornitore di roaming», un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b) «fornitore nazionale», un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi nazionali di comunicazioni mobili;
c) «fornitore alternativo di roaming», un fornitore di roaming diverso dal fornitore nazionale;
d) «rete d’origine», una rete pubblica di comunicazioni situata in uno Stato membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ad un cliente in roaming;
e) «rete ospitante», una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine;
f) «roaming all’interno dell’Unione», l’utilizzo di un’apparecchiatura mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intraunionali, per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;
g) «cliente in roaming», un cliente di un fornitore di servizi di roaming regolamentati, attraverso una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata nell’Unione, il cui contratto o accordo con tale fornitore di roaming gli consenta di effettuare roaming all’interno dell’Unione;
h) «chiamata in roaming regolamentata», una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinata a una rete ospitante;
i)
j) «SMS», un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
k) «SMS in roaming regolamentato», un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinato a una rete ospitante;
l)
m) «servizio di dati in roaming regolamentato», un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile mentre è connesso ad una rete ospitante. Un servizio di dati in roaming regolamentato non comprende la trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS;
n)
o) «accesso all’ingrosso al roaming», la fornitura di accesso diretto all’ingrosso al roaming o di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming da parte di un operatore di reti mobili;
p) «accesso diretto all’ingrosso al roaming», la messa a disposizione di infrastrutture e/o di servizi da parte di un operatore di reti mobili a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;
q) «accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming», la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso dall’operatore di una rete ospitante a favore di un’altra impresa affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming.
r) «prezzo al dettaglio nazionale», una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e ai messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente; nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa unitaria al dettaglio nazionale, si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicato al cliente per le chiamate effettuate e i messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro), e i dati consumati nello Stato membro di tale cliente;
s) «vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati», la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ai clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da parte di un fornitore alternativo di roaming.
Art. 3 Accesso all’ingrosso al roaming
1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming.
2. Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi.
3. L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate e ai servizi, software e sistemi di informazione relativi necessari per la fornitura dei servizi di roaming regolamentati ai clienti.
4.
Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, durante il periodo di validità dell’accordo, entrambe le parti dell’accordo di roaming all’ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all’ingrosso derivanti dall’applicazione dell’accordo non siano soggette a dette tariffe regolamentate.
Fatto salvo il primo comma, in caso di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per gli elementi non contemplati dal paragrafo 3.
5. Gli operatori di reti mobili pubblicano un’offerta di riferimento, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 8, e la mettono a disposizione di un’impresa che fa richiesta di accesso all’ingrosso al roaming. Gli operatori di reti mobili forniscono all’impresa che fa richiesta di accesso un progetto di contratto, in conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal ricevimento iniziale della richiesta da parte dell’operatore della rete mobile. L’accesso all’ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dalla conclusione del contratto. Gli operatori di reti mobili che ricevono una richiesta di accesso all’ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso negoziano in buona fede.
6. L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se specificate in un’offerta di riferimento, tali condizioni includono le misure specifiche che l’operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali possono essere adottate tali misure. Tali criteri possono riferirsi a informazioni aggregate sul traffico in roaming. Essi non si riferiscono a informazioni specifiche relative al traffico individuale dei clienti del fornitore di roaming. L’offerta di riferimento può, in particolare, prevedere che qualora l’operatore di una rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, detto operatore possa imporre al fornitore di roaming di fornire, fatti salvi i requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, informazioni che permettano di determinare se una quota significativa dei clienti del fornitore di roaming si trova in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming sulla rete dell’operatore della rete ospitante, come le informazioni sulla quota di clienti per i quali è stato constatato, sulla base di indicatori oggettivi, un rischio di utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, conformemente alle norme dettagliate concernenti l’attuazione della politica di utilizzo corretto adottata a norma dell’articolo 6 quinquies. L’offerta di riferimento può, in ultima istanza e laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione, prevedere la possibilità di interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso qualora l’operatore di una rete ospitante abbia constatato che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, e ne abbia informato l’operatore della rete di origine. L’operatore di una rete ospitante può interrompere unilateralmente l’accordo di roaming all’ingrosso a motivo di roaming permanente o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming solo previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione dell’interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso da parte dell’operatore della rete ospitante, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante decide, dopo aver consultato l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete d’origine, se concedere o negare tale autorizzazione e ne informa la Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante e dell’operatore della rete d’origine possono, separatamente, chiedere al BEREC di adottare un parere in merito alle misure da adottare conformemente al presente regolamento. Il BEREC adotta il suo parere entro un mese dal ricevimento di tale richiesta. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante attende e tiene nella massima considerazione il parere del BEREC prima di decidere, subordinatamente alla scadenza di tre mesi di cui al sesto comma, se concedere o negare l’autorizzazione di interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso. L’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante rende pubbliche le informazioni relative alle autorizzazioni di interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari. I commi dal quinto al nono del presente paragrafo fanno salvo il potere di un’autorità nazionale di regolamentazione di chiedere la cessazione immediata della violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e il diritto dell’operatore di una rete ospitante di applicare misure adeguate per combattere le frodi. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento, anche per quanto riguarda le misure specifiche che l’operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali l’operatore della rete ospitante può adottare tali misure, per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.
7. Se l’impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per includere anche elementi non contemplati dall’offerta di riferimento, gli operatori di reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i paragrafi 2 e 5.
8. Entro il 30 settembre 2012, e allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per l’accesso all’ingrosso al roaming.
9. I paragrafi da 5 a 7 si applicano dal 1o gennaio 2013.
Art. 4 Vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati
1.
I fornitori nazionali e i fornitori di roaming non precludono ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.
2. I clienti in roaming hanno il diritto di cambiare fornitore di roaming in qualsiasi momento. Se un cliente in roaming decide di cambiare fornitore di roaming, il passaggio è effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, ma in ogni caso non superiore a tre giorni lavorativi dalla conclusione dell’accordo con il nuovo fornitore di roaming.
3. Il passaggio ad un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori di roaming è gratuito per i clienti ed è compatibile con qualunque piano tariffario. Non comporta alcun abbonamento associato né costi fissi o ricorrenti supplementari relativi ad elementi dell’abbonamento diversi dal roaming, rispetto alle condizioni prevalenti prima del passaggio.
4.
5.
6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Art. 5 Attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati
1. I fornitori nazionali adempiono l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati di cui all’articolo 4 in modo che i clienti in roaming possano utilizzare servizi di dati in roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell’utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti in roaming.
2. Per garantire che la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell’Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta norme di dettaglio relative a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
3. La soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati soddisfa i seguenti criteri:
a) semplicità di utilizzo per i consumatori, in particolare per permettere ai clienti di passare facilmente e rapidamente a un fornitore alternativo di roaming, conservando il proprio numero di telefono mobile e utilizzando la stessa apparecchiatura mobile;
b) capacità di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di consumatori a condizioni competitive, anche per quanto concerne l’utilizzazione assidua di servizi di dati;
c) capacità di incentivare efficacemente la concorrenza, tenendo altresì conto della possibilità per gli operatori di sfruttare le proprie risorse infrastrutturali o di accordi commerciali;
d) efficienza sotto il profilo dei costi, tenendo conto della ripartizione dei costi tra fornitori nazionali e fornitori alternativi di roaming;
e) capacità di attuare in maniera efficace gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
f) garanzia del massimo livello di interoperabilità;
g) semplicità di utilizzo per gli utenti, in particolare per quanto concerne la gestione tecnica dell’apparecchiatura mobile da parte del cliente all’atto del cambio di reti;
h) garanzia di accesso al roaming per i clienti dell’Unione nei paesi terzi o per i clienti di paesi terzi nell’Unione;
i) garanzia del rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, di dati personali, di sicurezza e di integrità delle reti e di trasparenza previste dalla direttiva quadro e dalle direttive specifiche;
j) considerazione della promozione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, della capacità degli utenti finali di accedere e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro;
k) garanzia dell’applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti da parte dei fornitori.
4. Per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 3, la soluzione tecnica può combinare una o più modalità tecniche.
5. Se necessario, la Commissione affida ad un organismo di normazione europeo il mandato di adattare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata della vendita separata di servizi di roaming regolamentati.
6. Il paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2014.
Art. 6 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22 della direttiva quadro. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 6 bis Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
A decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, sia applicabile a tale data, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di messaggi SMS in roaming regolamentati e per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 6 ter e 6 quater.
Art. 6 ter Utilizzo corretto
1.
I fornitori di roaming possono applicare a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.
Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.
2. L’articolo 6 sexies si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che vanno oltre i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto.
Art. 6 quater Sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
1. In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6 bis e 6 ter dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.
2. Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all’autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all’autorità nazionale di regolamentazione.
3. All’atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1 con la conseguenza di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo.
4. Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.
Art. 6 quinquies Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
1. Entro il 15 dicembre 2016, per garantire l’applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda l’articolo 6 ter, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a) l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;
b) il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell’Unione;
c) i modelli di viaggio nell’Unione;
d) eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.
3. Per quanto riguarda l’articolo 6 quater, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:
a) determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico e di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b) determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
c) consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;
d) livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi.
4. La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.
5. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull’applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 6 quater, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater. L’autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 6 ter e 6 quater, e del presente articolo.
Art. 6 sexies Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
1.
Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto soddisfa i seguenti requisiti (al netto dell’IVA):
a) gli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1;
b) la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non supera l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato;
c) gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione stabilite conformemente al paragrafo 2.
I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l’applicabilità di altri addebiti, come quelli per l’ascolto di tali messaggi.
I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming addebitano ai loro clienti, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati, a eccezione dei messaggi MMS, che possono essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.
Durante il periodo di cui all’articolo 6 septies, paragrafo 1, il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo.
2.
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione del BEREC e fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, adotta atti di esecuzione che fissano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). La Commissione riesamina annualmente tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili si basa sui seguenti criteri:
a) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte sul mercato per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso su singole reti mobili dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente agli articoli 7 e 16 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva Accesso, e
b) il numero totale di abbonati negli Stati membri.
3.
I fornitori di roaming possono offrire e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, e al paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentato, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano.
Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter, e al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti.
Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.
4.
I fornitori di roaming provvedono affinché i contratti che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche principali di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:
a) il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;
b) eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato.
I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui al primo comma.
Art. 6 septies Sovrapprezzi transitori di roaming al dettaglio
1. Dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
2. Nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 6 sexies si applica mutatis mutandis.
Art. 7 Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
1. A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,032 EUR al minuto. Tale tariffa massima all’ingrosso, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,032 EUR fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o anteriormente al 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all’ingrosso in roaming nell’Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.
Art. 8 Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate
Art. 9 Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati nell’Unione nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante il periodo in questione.
4. L’operatore di una rete ospitante non applica al fornitore di roaming o all’operatore della rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.
Art. 10 Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati
Art. 11 Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati
Nessun fornitore di roaming, fornitore nazionale, operatore della rete d’origine o operatore di una rete ospitante modifica le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da renderle differenti rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale.
Art. 12 Tariffe all’ingrosso per servizi di dati in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 7,70 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Tale tariffa massima all’ingrosso diminuisce a 6,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2018, a 4,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2019, a 3,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2020, a 3,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2021 e a 2,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2022 e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 2,50 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati per kilobyte per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante tale periodo.