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Sez. 4 - , Sentenza n. 36723 del 19/04/2018 Ud. (dep. 31/07/2018) Rv. 274326 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Linee guida adeguate al caso concreto - Imperizia non grave in fase esecutiva - Legge n. 24 del 2017 - Abrogazione dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012 - Introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. - Disciplina più favorevole - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274326-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di successione di leggi in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, in caso di errore dovuto ad imperizia non grave intervenuto nella fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate al caso specifico, la norma di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189), prevedendo una parziale "abolitio criminis", deve ritenersi più favorevole rispetto a quella di cui all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6, legge 8 marzo 2017, n. 24, che configura una mera causa di non punibilità.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 sexies, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)