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Sez. 1, Sentenza n. 2636 del 17/07/1969 (Rv. 342270 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - OBBLIGHI DELL'INTERESSATO - LIMITI - DIVIETO DELL'INTERESSATO - CONTRARIETA ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO ED AL BUON COSTUME - GESTIONE DI AFFARI - CONDIZIONI - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1969-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342270-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - OBBLIGHI DELL'INTERESSATO - LIMITI - DIVIETO DELL'INTERESSATO - CONTRARIETA ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO ED AL BUON COSTUME - GESTIONE DI AFFARI - CONDIZIONI - REQUISITI.*

La 'negotiorum gestio prohibente dominò, di cui al secondo comma dell'art.2031 cod.civ. e configurata normalmente come intervento di un terzo, che, stante l'inadempimento di un Obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d'ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell'adempimento di tale Obbligo, nonostante l'opposizione dello stesso obbligato. Ne consegue che in tale figura di gestione la 'utilitas' e insita nel fatto stesso dell'intervento del terzo, e non e richiesta la 'absentià dell'obbligato quale causa dell'inadempimento. Sono quindi requisiti necessari di detta figura esclusivamente l'inadempimento di un Obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l'intervento del terzo con l'intento di adempiere l'Obbligo altrui, ossia di gestire l'affare altrui.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2031

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)