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Sez. 3, Sentenza n. 3486 del 03/01/1985 Ud. (dep. 15/04/1985) Rv. 168698 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANCANZA - REATO URBANISTICO - SANATORIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA AI FINI PENALI.*
Stato
decisa il 1985-01-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168698-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANCANZA - REATO URBANISTICO - SANATORIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA AI FINI PENALI.*

Ai fini della sussistenza del reato urbanistico non ha influenza alcuna la considerazione che successivamente all'esecuzione dei lavori abusivi sia intervenuta concessione in sanatoria, perché l'efficacia di questa è limitata al campo amministrativo, inibendo alla P.a. L'uso dei poteri sanzionistici, e non si estende, stante la natura formale dei reati urbanistici, anche al campo penale. (Conf mass n 166588; (Conf mass n 157455; (Conf mass n 154414; (Conf mass n 143240).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)