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Sez. 5, Sentenza n. 10312 del 06/12/2000 Ud. (dep. 13/03/2001) Rv. 218804 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Adozione di formula ampiamente liberatoria in luogo di pronuncia dichiarativa di "abolitio criminis" - Presenza della prova evidente - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218804-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

In tema di concorso di più cause di proscioglimento, quando esista agli atti la prova evidente per una assoluzione piena dell'imputato, l'avvenuta <<abolitio criminis>> relativa al reato contestato non esime il giudice dall'obbligo di applicare una formula di proscioglimento o di assoluzione più favorevole all'imputato, atteso che, in ragione del fatto che alcune di queste formule lasciano in piedi le sanzioni amministrative o civili o sociali, il legislatore ha stabilito, con l'art. 129 cod. proc. pen., che tra le stesse corra, quale ordine logico e progressivo, la priorità della causa di assoluzione piena rispetto alle altre formule di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)