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Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 15/06/2026 (Rv. 679445-01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza - Ingegneri e architetti - Regime transitorio ex art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981 - Requisiti - Pregressa iscrizione - Sufficienza - Versamento di contribuzione ridotta nella vigenza della l. n. 179 del 1958 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679445-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai fini della conservazione del diritto alla pensione di vecchiaia con il regime più favorevole di cui all'art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981, rileva il mero fatto della pregressa iscrizione alla Cassa rispetto alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche se non attuale, non continuativa o con versamento di contribuzione ridotta ex l. n. 179 del 1958, ciò sia in base al dato testuale, significativo di un ambito della disposizione esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione, sia per ragioni di ordine logico-sistematico, non risultando disposizioni contrarie, sia, infine, sotto il profilo della ragionevolezza che impone di non discriminare situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità.

Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 com. 7 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)