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Sez. 2, Sentenza n. 9 del 10/01/1990 (Rv. 464725 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - ALIENAZIONE DI PIANO O DI PORZIONE DI PIANO - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464725-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - ALIENAZIONE DI PIANO O DI PORZIONE DI PIANO - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE.*

In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. Att. Cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)