Sez. 1, Ordinanza n. 650 del 06/04/1976 Cc. (dep. 15/06/1976) Rv. 133880 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
A tenore della vigente normativa in tema di liberta provvisoria, oltre all'accertamento della inesistenza di ragioni processuali impeditive, l'altra essenziale condizione per la concessione del beneficio e la fondata previsione che l'imputato, recuperata la liberta e traendo lezione dalla fatta esperienza, si asterra dal commettere nuovi reati. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)