Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015 (Rv. 634412 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Nomina del commissario - Assunzione di fatto della carica - Illegittimità del decreto di nomina per incompatibilità con l'art. 87 del Trattato CE - Conseguenze - Difetto di poteri rappresentativi in giudizio in capo al commissario - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Il commissario designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. con modif. nella legge 3 aprile 1979, n. 95, una volta insediato di fatto nella carica, assume il potere rappresentativo della società in amministrazione straordinaria e, pertanto, può esercitare i poteri ad essa correlati in nome e per conto della società, ivi compreso l'esercizio delle eventuali azioni revocatorie, anche allorquando il decreto con cui è stata disposta la procedura concorsuale venga ritenuto illegittimo per incompatibilità con l'art. 87 del Trattato CE (oggi art. 107 TFUE), che sancisce il divieto degli aiuti degli Stati membri alle imprese.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)