Sez. 3 - , Ordinanza n. 26185 del 17/11/2020 (Rv. 659590 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Debitore esecutato - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Rilevanza nella fase endoesecutiva - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014), nell'accertamento dell'obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti; tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)