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Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 26/11/1999 (Rv. 531539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Qualità di erede - Onere probatorio mancato adempimento - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE

Il soggetto che si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti ha l'onere di provare detta qualità ed il fatto che non vi siano altri eredi, ma il mancato adempimento di tale onere, ove nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione e neppure in sede di conclusioni, non può essere denunciato per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)