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Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 21 Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

2. Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

3. Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 22 Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, e' delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l'azione.

2. Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli gia' contemplati da leggi speciali, quando cio' sia giudicato conveniente per un piu' rapido svolgimento del controllo.

Art. 23 Art. 10, Legge 3 aprile 1933, n, 255; art. 8, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414

1. Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonche' al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e stilla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno e rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.

2. Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 24 Art. 8 - 1°, 2°, 3° e 4° comma - legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piu' breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

2. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

3. Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo e' data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

4. Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

5. Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma.

Art. 25 Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8 - 5° comma - e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara' trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

2. Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

3. Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

  1. a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;

  2. b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

  3. c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 26 Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall'artcolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853

1. La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.

Art. 28 Art. 20 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 19 novembre 1923, n. 2441; art. 26, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 R. D. 28 giugno 1912, n. 728, art. 71 - 1° comma - R. D. 8 maggio 1933, n. 841; art. 33, R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, - art. 6, R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art. 11, R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; articoli 191 e seguenti R. D. 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29, Legge 6 luglio 1933, n. 999; art. 1. R. D. 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32, Legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16, Legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4, R. D. 17 marzo 1927, n. 401; art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235, R. D. 23 dicembre 1920, n. 1921, sostituito dall'articolo unico R. D. 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97, Legge 16 febbraio 1913, n. 89; articoli 8 e 11, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414

1. Per le Amministrazioni autonome e speciali Aziende statali delle Ferrovie, delle Poste e Telegrafi, dei Servizi telefonici, dei Monopoli industriali, degli Uffici per i lavori portuali, delle Colonie, della Cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della Azienda della strada, delle Foreste demaniali, del Fondo speciale per le corporazioni, del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, degli Archivi notarili e della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.

Art. 29 Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592

1. Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 32 Art. 20, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. La Corte alla fine di ogni anno comunica al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'Amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'Amministrazione.

Art. 33 Art. 13, Legge 3 aprile 1933, n 255

1. Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facolta' di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprieta' dello Stato.

2. Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facolta' di applicare penalita' ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilita' quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

3. La stessa facolta' le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a cio' adempiuto nel termine fissato.

4. Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilita' di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalita' e le modalita' per l'applicazione di esse.

Capo III. Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e del riscontro sui magazzini e sulle cauzioni.

Art. 34 Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.

2. Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Art. 35 Art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; articoli 1, 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 236; art. 7, R. decreto-legge 13 giugno 1931, numero 788

1. Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, e' affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato.

2. Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forane di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti.

3. Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocche' il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.

4. Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realta' delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.

Art. 36 Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.

Art. 37 Articoli 26 e 27, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e duelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sotto sottoposti al visto della Corte.

2. Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.

Capo IV. Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi.

Art. 39 Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

2. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai datti esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

3. La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinameuto autonomo soggette al suo riscontro.

Art. 40 Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione coutenziosa.

Art. 41 Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

  1. 1) le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

  2. 2) le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

  3. 3) le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.