Sez. 2, Sentenza n. 2776 del 20/09/1972 (Rv. 360463 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA O L'INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATO ESAME IN SEDE DI MERITO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA O L'INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATO ESAME IN SEDE DI MERITO - IRRILEVANZA.*
In Sede di regolamento di Competenza, la Corte di Cassazione esercita il proprio Sindacato con piena potesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, alla stregua di tutti gli elementi di fatto gia acquisiti, e puo, quindi, rilevare d'ufficio le ragioni che determinano la Competenza o l'incompetenza del giudice adito, pur se queste non siano state oggetto di esame della sentenza denunciata. (Conf 1279'71, mass n 351455; 1113'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)