diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7958 del 21/05/2003 (Rv. 563383 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Passiva - Illimitata - Azioni reali o possessorie concernenti le parti comuni - Inclusione - Legittimazione ad impugnare dell'amministratore - Sussistenza - Fattispecie relativa a preteso spoglio o turbativa.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563383-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni (art. 1131 cod. civ.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della "vocatio in ius" (fattispecie concernente la questione della legittimazione passiva dell'amministratore per fatti di spoglio o turbativa di una posizione di preteso possesso ascritti al condominio e non ai singoli condomini, in quanto realizzati con la collocazione di barriere metalliche disposta dall'amministratore medesimo, quale esecutore della volontà della maggioranza dei condomini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)