Sez. 1, Sentenza n. 6904 del 17/12/1988 (Rv. 461134 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE LOCALI SUI REDDITI (I.L.O.R.) - IN GENERE - NUOVE IMPRESE INDUSTRIALI OD ARTIGIANE NELLE ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE - ESENZIONE DECENNALE - CONDIZIONE.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE LOCALI SUI REDDITI (I.L.O.R.) - IN GENERE - NUOVE IMPRESE INDUSTRIALI OD ARTIGIANE NELLE ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE - ESENZIONE DECENNALE - CONDIZIONE.*
L'esenzione decennale dall'ILOR, prevista dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per le nuove imprese industriali (ed artigiane) nelle zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale, la quale è indirizzata a favorire, con l'incremento produttivo, un miglioramento dei livelli occupazionali, non può essere riconosciuta alle imprese che, pur svolgendo attività di tipo industriale (od artigianale), non utilizzino stabilmente proprio personale dipendente (nella specie, trattavasi di impresa di escavazione e lavorazione d'argilla, che si avvaleva, con rapporti di lavoro autonomo, delle prestazioni di operai di altre imprese).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)