Sez. 6, Sentenza n. 35320 del 02/05/2013 Ud. (dep. 22/08/2013) Rv. 256938 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa - Sequestro di denaro - Somme erogate a titolo di corrispettivo per l'esplicazione di attività professionale - Diritto alla restituzione delle somme - Spettanza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
La commissione del reato di truffa non impedisce al giudice penale di disporre la restituzione agli imputati del denaro in sequestro o di rimettere la questione al giudice civile, se la somma costituisce il corrispettivo di una prestazione lavorativa effettivamente svolta e non qualificata da causa od oggetto illecito. (Fattispecie relativa a borse di studio erogate a medici ai quali era stato contestato il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. per aver omesso di comunicare la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità ostative alla loro legittimazione a ricevere i ratei previsti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)