Sez. 1 - , Sentenza n. 51171 del 11/06/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274478 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Contestazione dell'esito di un accertamento peritale - Esame critico nel giudizio di legittimità - Possibilità - Limiti - Travisamento della prova - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, l'accertamento peritale può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del cd. travisamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità". (In applicazione del principio, la Corte ha disatteso le censure volte a contestare il risultato di due perizie psichiatriche, disposte in entrambi i gradi di merito, che avevano concordemente condotto alla conclusione della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, collocando l'insorgenza del disturbo depressivo bipolare di cui il medesimo era risultato affetto nella fase successiva alla carcerazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)